FAQ
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E’ stato presentato dalla Giunta Regionale FVG il nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle PMI per l’installazione di impianti fotovoltaici e impianti di solare termico, in attuazione del Programma operativo 2021-2027 cofinanziato dal FESR (obiettivo specifico RSO 2.1. “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra” Azione b2.1 “Sostegno all’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”).
Di seguito si propone una sintesi dei punti principali.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiarne le Piccole e Medie Imprese dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, delle attività professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, delle attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, e le altre attività di servizi (come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g e h) del bando), anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l’intervento. Non sono ammissibili le attività e settori esclusi di cui all’allegato C del bando.
Tra i requisiti previsti, solo per le imprese la cui attività non rientra tra i codici ateco riportati nell’allegato F del bando (soggetti per cui vige la presunzione di essere colpiti dalla crisi) vi è l’essere state colpite dalla crisi a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina per aver subito, direttamente o indirettamente, almeno uno dei seguenti effetti:
1) rincaro dei costi di energia e dei carburanti;
2) difficoltà di approvvigionamento e/o rincaro dei costi delle materie prime;
3) contrazione della domanda e/o interruzione di contratti e progetti esistenti;
4) mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.
Progetti ammissibili
Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l’acquisto ed installazione di almeno uno dei seguenti impianti da installare nella sede o unità locale dell’impresa:
a) impianti fotovoltaici;
b) impianti di solare termico.
Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi, se strettamente connessi e realizzati congiuntamente agli impianti di cui al punto precedente:
a) sistemi di accumulo di energia funzionali allo stoccaggio di energia prodotta;
b) sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia intelligenti inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese.
Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti aventi i seguenti requisiti:
a) sono realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; l’intervento finanziabile riguarda un’unica sede o unità locale; la sede o l’unità locale in cui viene realizzato l’investimento può comprendere anche più unità immobiliari;
b) la produzione attesa dell’impianto non è superiore al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza 15%, in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato;
c) ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 35 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando.
L’impianto di produzione di energia e l’eventuale sistema di accumulo devono essere installati su un’unità immobiliare o pertinenza che al momento della presentazione della domanda di incentivo sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto.
Sono finanziabili le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022, fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima che sia presentata la domanda di contributo.
Per l’acquisizione degli impianti fotovoltaici o di solare termico e relativi sistemi sono ammissibili le seguenti spese, comprensive di eventuali costi accessori (quali ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo) e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto e al corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico annuo:
a) fornitura e installazione degli impianti nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;
b) fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, comprese le opere edili, di impiantistica ed oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti, nel limite di 1.000€/kWh;
c) fornitura ed installazione dei componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti e sistemi quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, trasformatori, dispositivi di sicurezza;
d) acquisto e installazione hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione;
e) servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti, quali servizi per la progettazione, relazioni tecniche, direzione lavori e collaudo, oneri per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica compresi gli eventuali oneri associati a spese tecniche per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete, nei seguenti limiti percentuali rispetto alle precedenti voci di spesa ammissibile:
1) 20% per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kWp;
2) 15% per gli impianti di potenza nominale oltre a 50 kW fino a 100 kWp;
3) 10% per gli impianti di potenza nominale sopra i 100 kWp.
La spesa relativa all’impianto fotovoltaico, al netto delle spese per il sistema di accumulo e delle spese per i servizi complementari è ritenuta ammissibile nel limite di 1.800 €/kWp.
Intensità dell’agevolazione
L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è pari a:
- 50% per le piccole imprese
- 40 % per le medie imprese
Limiti di spesa e contributo
Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25.000 euro.
L’importo massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 250.000 euro.
Cumulabilità degli incentivi
I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, e con i finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
In deroga al divieto di cumulo, i contributi sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia concessi in regime “de minimis” o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
Sulle medesime spese è consentito il concorso con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d’imposta, aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
Domanda di contributo e relativa documentazione
Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando; la domanda medesima deve riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti da realizzare in un’unica sede o unità locale.
Tra la documentazione richiesta prevista dall’art. 13 comma 2 del bando, si evidenzia in particolare la necessità di allegare alla domanda:
a) relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione dettagliata del progetto, corredata da planimetria generale ed elaborati grafici necessari per permettere la localizzazione dell’intervento, le porzioni di edificio sulle quali si interviene, le caratteristiche dimensionali e di potenza, funzionali e tecnologiche degli impianti da installare, supportati da elementi dimensionali e di calcolo che evidenzino, in particolare:
1) il fabbisogno energetico annuo suddiviso per vettore energetico dell’unità immobiliare o delle unità immobiliari, nell’anno di riferimento significativo individuato dall’impresa;
2) la quantificazione dell’energia rinnovabile annualmente producibile dall’impianto oggetto del progetto espressa in kWh/annua e della correlata riduzione stimata di emissioni di gas a effetto serra espressa in TCo2 equivalente/a;
3) la dimostrazione del requisito di “autoconsumo” in relazione al fabbisogno energetico annuo e che il beneficiario rientri nella definizione di autoconsumatore di energia rinnovabile;
4) il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
b) il quadro di spesa dettagliato.
Presentazione domande
La domanda di contributo è presentata per via telematica (dalla pagina dedicata del sito della Regione con credenziali digitali) dalle ore 10.00 del giorno 15 febbraio 2023 alle ore 16.00 del giorno 15 giugno 2023.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato.
Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti
L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 12 punti.
Qualora le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Concessione dei contributi
I contributi sono concessi entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini del procedimento istruttorio in caso di richieste di integrazioni.
Risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili complessive ammontano a 55.000.000 euro di cui 5.000.000 euro a riserva dei progetti di impianti riguardanti impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o esclusivamente impianto solare termico.
Risparmio energetico ed efficientamento energetico: le chiavi per affrontare l’emergenza ed il post emergenza?
Di questi tempi ci si pensa spesso. Ad oggi sono ancora poche ma è solo questione di tempo.
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) introdotte dal Decreto Milleproroghe n. 162/2019 sono la via da percorrere: necessità in tempi di alti costi dell’energia, diverse risorse a cui attingere per farle funzionare e strumento per attuare la transizione energetica.
Definiamo, per chi ancora non la conosce, cos’è la comunità energetica (CER).
La CER è un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
In base a quanto previsto con il Dlgs 199/2021 (in attuazione alla Direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) i criteri direttivi per le CER dovevano entrare in vigore entro giugno 2022. Si stabilisce che gli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili debbano avere una potenza complessiva non superiore a 1 Mw (prima era di 200 Kw) ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città) su cui insistono anche tutti gli iscritti alla comunità energetica.
Produzione di energia a km 0: attraverso il recepimento della Direttiva Europea ed i finanziamenti del Pnrr, si prevede che al 2030 la potenza complessiva installata in tutta Italia sarà di circa 7 Gigawatt.
Dal GSE fanno sapere che, da un punto di vista geografico, le Regioni maggiormente interessate al momento sono quelle del Nord con il Veneto, a seguire il Piemonte, la Lombardia ed il Trentino Alto Adige. Seguono il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e l’Abruzzo. A rilento lo sviluppo nelle Regioni del Sud.
Al momento, quasi tutti gli impianti sono di tipo fotovoltaico e hanno una potenza media di 15-20 Kw. Occorre promuovere sinergie/estensioni ad altri meccanismi per favorire la produzione di altre forme di energia, interventi di efficienza energetica, integrazione di accumuli, servizi di ricarica per la mobilità elettrica.
Fondamentale la dotazione finanziaria prevista anche dal Pnrr che ha messo in campo, nell’ambito del compito M2C2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, 2,2 miliardi di euro specificatamente per la promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo. Il 40% è sempre vincolato per le regioni del Mezzogiorno.
Con il Decreto Aiuti, si è ampliato il coinvolgimento alla Difesa e alle PA nelle comunità energetiche rinnovabili, aprendo anche alle autorità portuali. Con il Decreto Bollette, invece, è stato fatto un altro intervento sull’autoconsumo di energia rinnovabile, estendendo fino a 10 chilometri la distanza degli impianti di produzione che sono connessi all’utenza.
Con l’avvento della crisi e della guerra, le comunità energetiche rinnovabili esprimono uno strumento di vero welfare strutturale, un’occasione di risparmio in bolletta oltre che di innovazione ambientale, tecnologica e sociale.
Da un recente censimento di Legambiente, sono almeno 70 le CER pronte ma in attesa dei decreti attuativi per poter partire. Sono 2,2 miliardi le risorse stanziate dal Pnrr, destinate proprio alle CER nei piccoli Comuni.
Fondazioni bancarie sono anche già in campo con alcuni bandi dedicati: da Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando Sinergie, a Cariplo con Alternative, fino a Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
Tre sono le modalità con cui, oggi, si può costituire una Comunità energetica rinnovabile:
– il modello in cui l’ente pubblico si fa promotore;
– il modello in cui c’è una Esco, una società che si propone come community energy e diventa il referente che realizza chiavi in mano l’intero sistema;
– il modello “pluralista”. Si costituisce un consorzio con un gruppo di privati cittadini e piccole imprese che si riuniscono per dare corso all’operazione.
Al momento è lo stesso Gestore dei Servizi Energetici (il Ministero dell’Economia) a proporre un format di contratto per le comunità energetiche.
In attesa di questi chiarimenti, il mondo della progettazione svolge un ruolo determinante: si deve lavorare su un diverso disegno urbano, con progetti di architettura ed impiantistica energetica, anche immaginando nuovi paesaggi dove l’energia sia il driver per la ricerca e sviluppo di soluzioni, potendo, anche in alleanza con le imprese.
Superbonus 110%: coordinamento delle attività per la buona riuscita ma da parte di professionisti strutturati
Forse non tutti sanno che per seguire le pratiche relative all’efficientamento e per il Superbonus vengono coinvolte tante e diverse professionalità.
Non solo quelle tecniche, legate alle pratiche edilizie, ma in questo caso anche di tipo fiscale.
Ma, parlando solo di quelle tecniche, alla fine quanti professionisti servono per una pratica di Superbonus 110%?
Intanto dipende dal tipo di lavori che si devono eseguire (se ecobonus o sismabonus o entrambi), dal tipo di cantiere, dal numero di imprese, dalla presenza di vincoli normativi.
Quindi, in linea generale, potemmo dire che non c’è un numero prefissato e ogni caso deve essere valutato singolarmente.
In teoria, poi, potrebbero anche bastarne pochi se dotati delle abilitazioni e di competenze necessarie: potrebbero seguire tutti i lavori, dal progetto (architettonico, termotecnico e strutturale), alle asseverazioni, alla direzione dei lavori, all’accatastamento finale.
Un unico professionista? In teoria potrebbe anche essere. Sicuramente per il Committente ci sarà facilità a relazionarsi per monitorare l’andamento del cantiere e discutere eventuali problematiche. Rimane però tutto il carico progettuale e gli altri compiti, sempre molto complessi, per cui un solo professionista non strutturato sarebbe in grande difficoltà.
In pratica, quindi, il numero di professionisti tecnici che intervengono nelle pratiche, soprattutto se complesse come quelle legate ai bonus fiscali, è molto maggiore.
In alcuni casi se ne potrebbero contare una decina, tra ingegneri, architetti, periti, geometri, suddivisi per specializzazione:
· Progettazione architettonica
· Variazioni catastali
· Progettazione strutturale (sismabonus)
· Progettazione termotecnica (ecobonus)
· Progettazione impianto elettrico
· Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
· Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
· Direzione dei lavori generale
· Direzione dei lavori strutturali
· Collaudo statico
· Pratica antincendio ove necessaria
Quella di separare i compiti in base alla specializzazione è una prassi che, da un certo punto di vista, offre più garanzie al Committente che, così facendo, si circonda di una squadra di soggetti esperti nelle specifiche materie.
Potremmo pensare ad un’orchestra con tutti i suoi componenti. Ma serve allora che qualcuno coordini tutte queste professionalità per garantire il raggiungimento dell’obiettivo.
Nei cantieri pubblici questa figura è ben individuata ma in ambito privato non c’è alcun obbligo e questo comporta un rischio per il non corretto funzionamento delle attività.
In ambito privato, infatti, i problemi nascono più frequentemente proprio dalla mancanza di coordinamento tra gli operatori. Almeno questo ci è capitato di riscontrare in alcuni cantieri.
Può capitare infatti che un professionista faccia benissimo la sua attività ma, non coordinandosi o comunicando a sufficienza con gli altri, determini empasse progettuali o sovrapposizioni o problemi che non riesce a risolvere o attese per l’intervento di altri.
Di casistiche ce ne potrebbero essere svariate.
Frequenti quelle legate ai computi metrici, soprattutto per il Superbonus, in cui occorre asseverare preventivamente gli importi.
Il caso del ponteggio utilizzato per i lavori è uno di quelli che è capitato di vedere.
Ristrutturazione di un Condominio con lavori antisismici esterni (es. rinforzo dei balconi e il rifacimento del cornicione) e cappotto termico in facciata (ecobonus).
Il tecnico strutturista inserirà, tra le spese ammesse al beneficio fiscale di sua competenza, anche il ponteggio, necessario per svolgere le opere previste. Ma, se non coordinato con i lavori che deve fare lo strutturista, la stessa cosa farà anche il termotecnico, poiché senza ponteggio non può installare il cappotto.
In assenza di una figura che si occupi del coordinamento delle varie attività progettuali in accordo con il Committente, potrebbe prodursi una duplicazione della spese perché il ponteggio rischia erroneamente di essere portato in detrazione due volte (con il Sismabonus e con l’Ecobonus).
Per queste tipologie di interventi, a maggior ragione se fatte su immobili o costruzioni più importanti, il Coordinatore è una garanzia per il Committente.
Nei cantieri privati non è una figura obbligatoria, ma è fondamentale soprattutto se ci sono di mezzo i bonus fiscali.
Il coordinatore del progetto, che deve possedere competenze specifiche e trasversali, avrà infatti il compito di supervisionare il lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti e risponderà di questa sua funzione al committente.
Chiaramente i compiti (e i compensi) del coordinatore dovranno essere dettagliati in un apposito disciplinare d’incarico.
Superbonus 110%: una piccola perla in centro città
Quanti vantaggi porta con sè il Superbonus?
Postiamo le foto di un intervento fatto a Pordenone e che ha visto:
– posa cappotto termico;
– isolamento del tetto;
– sostituzione degli infissi;
– tinteggiature;
– installazione pannelli solari;
– installazione pannelli fotovoltaici;
– installazione sistemi oscuranti.
Dalla classe energetica D alla classe energetica B.
Oltre ad aver efficientato e reso l’immobile più curato, lo stesso, contribuisce così anche all’abbellimento della città.
Una piccola perla in centro!
Il concetto di Economia Circolare sarà esteso anche alle nuove costruzioni ed agli impianti?
Leggiamo in questi giorni che tra qualche anno non potremmo più pensare di acquistare una caldaia a gas.
Tra una quindicina d’anni, più o meno, non potremmo nemmeno più comperare un’auto a benzina o gasolio.
Poi ci sono tutte le riflessioni che ci stanno accompagnando per il maggior costo dell’energia, delle conseguenze di una guerra, delle possibili crisi alimentari, ecc.
Dall’altra parte, come già accennato, gli interventi in Superbonus (ma anche per gli altri bonus edilizi) sono stati un buon tentativo per introdurre un maggior efficientamento del panorama immobiliare, con la speranza che si possa trovare una soluzione ai problemi di inquinamento, per procedere ancora nei prossimi anni e coinvolgere anche le aziende e non solo i privati.
Tutto ci sta portando verso l’adozione di sistemi economici complessivamente più sostenibili ed un’economia circolare. Un nuovo modo di pensare, vivere e produrre.
Una nuova rivoluzione culturale.
Il sistema di circolarità di un bene, prevede che lo stesso terminato in suo utilizzo primario non diventi immondizia o rifiuto ma possa essere scomposto per dare vita ad altri prodotti aumentando così il suo valore intrinseco (Ecoprogettazione).
Ma la circolarità si esprime anche con:
- Modularità e versatilità: i prodotti devono essere pensati per adattarsi alle condizioni e ai cambiamenti esterni.
- Energie rinnovabili e sostenibilità delle risorse: i beni devono essere prodotti, riparati, smontati e riusati o riciclati, utilizzando energia da fonti rinnovabili.
- Approccio Ecosistemico: pensare in modo olistico ovvero considerando le relazioni causa e effetto.
- Recupero dei materiali: preferire il recupero dei materiali utilizzati piuttosto che ai materiali vergini, ovvero recupero e riciclo delle risorse.
Chiaramente non è tutto così semplice ed immediato ma di esempi ne abbiamo nella realtà già molti: vengono riutilizzati mobili e vestiti e ancora plastica per produrre certi vestiti, carta prodotta con scarti vegetali, telefonini che vengono ricondizionati, cialde caffè organiche, cicli vitali più lunghi per le batterie delle auto elettriche sino ad arrivare all’efficienza energetica.
In quest’ultimo caso si è più propensi a pensare ad un servizio, ovvero delegare ad un azienda esterna tutti gli impegni: dall’investimento iniziale ai costi di manutenzione, dall’adeguamento normativo alla dismissione degli impianti realizzati.
Progetto questo complesso che richiede studio e consulenza adeguati, sin dall’inizio, in un’ottica lungimirante.
In un’economia circolare le aziende coinvolte devono sviluppare un interesse a conservare la proprietà del prodotto mentre l’utente avrà interesse ad acquistare il servizio.
L’utente, infatti, dovrà occuparsi di acquistare il servizio che più si avvicina al suo bisogno (che poi trattandosi di impianti efficienti saranno sempre meno inquinanti e più funzionali) mentre l’azienda che ha venduto quel servizio, ma che resta proprietaria del bene, conterà sul valore dello stesso all’atto della sua dismissione.
Utopia? Non è detto anche perché le tecnologie, i materiali, la conoscenza, ecc. fanno tutti passi da gigante di questi tempi!
Quale ruolo gioca il Committente nel contratto di appalto di opere edilizie?
Quale ruolo gioca il Committente nel contratto di appalto di opere edilizie?
Ai sensi del Dlgs 2008/81 art. 89, il Committente è il soggetto che commissiona l’intera opera e ai sensi di quanto poi indicato all’articolo 91, lettere a) e b), deve verificare l’idoneità delle imprese che opereranno in cantiere.
Lo stesso tipo di responsabilità rimane in capo all’Amministratore di Condominio che sottoscrive, per conto dello stesso che riveste il ruolo di Committente, un contratto di appalto per lavori da eseguire.
Il Committente è il cardine, il motore della sicurezza in cantiere, non nel senso che egli abbia un ruolo sul piano tecnico ed operativo (non ce l’ha e neanche lo può avere), ma semplicemente nel senso che egli ha (e proprio perché lo ha) il “potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto” (art. 89 co.1 lett.b).
Il suo compito è creare le condizioni per un cantiere sicuro.
In sintesi dovrà scegliere imprese idonee (art 90 co. 9 lett. a); designerà i coordinatori quando occorre (art 90 co. 3-5) individuandoli tra i soggetti con i requisiti adeguati (art. 98); gestirà i canali informativi e la trasmissione delle informazioni ( art 101); e così via.
Spenderà quanto serve perché sia rispettato il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, fisserà tempi contrattuali compatibili con le esigenze di sicurezza e così via.
Nella più recente giurisprudenza il ruolo del Committente viene ricondotto a due regole fondamentali.
Una è quella di scegliere l’affidatario “accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”; l’altra è quella di “non ingerirsi nella esecuzione dei lavori”.
La prima regola valorizza in maniera definitiva uno dei presupposti più importanti di un cantiere sicuro: l’idoneità del soggetto esecutore.
La seconda attiene ad un diverso profilo, quello per cui il Committente non deve porre in essere “attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi”.
Anche questa è una annotazione significativa, poiché evidenzia proprio la incompatibilità della figura del Committente con qualsiasi ruolo operativo in cantiere, ivi compreso quel ruolo di “super-controllore” e di “sostituto” che negli anni scorsi la Suprema Corte aveva inteso attribuirgli.
Recentemente è però stato chiarito che, una non adeguata scelta delle imprese esecutrici configurano un’ingerenza dei lavori da parte del Committente e conseguentemente una sua diretta responsabilità anche per la sicurezza.
Dall’interpretazione ricevuta, è stato chiarito che è esteso il rischio della gestione del cantiere al Committente quando lo stesso, in particolare:
oltrepassa il ruolo di semplice conferimento delle opere, interferendo nell’organizzazione dei lavori per la loro esecuzione (Cassazione 2731/1990);
rivesta un ruolo di corresponsabile, affiancante quello del Datore di Lavoro e del Direttore dei Lavori, quando impartisca direttive o coordini i lavori o conferisca progetti di opere fonte di pericolo, o quando abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cassazione 8134/1992);
ha un obbligo generale di verifica della situazione antinfortunistica complessiva all’interno del cantiere, anche se il giudice deve verificare, per stabilire la sua responsabilità penale, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nella causazione dell’evento, a fonte alla verifica della capacità professionale dell’appaltatore, in presenza di situazioni di pericolo immediatamente percepibili (Cassazione 27296/2016);
la sua responsabilità è posta in collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di garanzia deriva dal suo dovere di sicurezza, per impedire che nell’esecuzione dell’opera si inserisca un soggetto professionalmente inadeguato;
scelga diligentemente l’Appaltatore o del prestatore d’opera a cui affidare i lavori, così come indicato dall’art. 90 ed è così responsabile civilisticamente anche verso i terzi, se sceglie un appaltatore inidoneo (Cassazione 1234/2016).
La Cassazione ha ricordato che il Dlgs 81/2008 pone a carico del Committente proprio l’obbligo di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che la stessa sia iscritta alla CCIAA, sia dotata del documento di valutazione dei rischi e non sia destinataria di provvedimenti interdittivi o sospensivi, previsti dall’articolo 14.
Se la scelta dell’impresa non avviene secondo tali criteri, il Committente assume però gli oneri di garante della sicurezza, in quanto l’assenza del conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto adeguato non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle opere, i quali devono essere comunque garantiti.
La cattiva scelta dell’esecutore si trasforma così in ingerenza nei lavori, in quanto li rende insicuri, e comporta, per il Committente, l’assunzione della posizione di garanzia.
Il committente ha anche l’obbligo di curare che tutti i lavori, i quali non si svolgano contestualmente, siano affidati ad un soggetto determinato e che ne curi l’esecuzione.
Pertanto, ogni opera che sia svolta al di fuori dell’incarico conferito costituisce, per il Committente, un’ingerenza nei lavori, con la conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi collegati all’attività.
In merito poi al rapporto tra il Committente ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), è escluso che il primo possa/debba ingerirsi nell’operato del secondo e quindi che possa/debba occuparsi del merito tecnico delle questioni: lo vietano non solo la mancanza di competenza, ma anche “il sistema normativo complessivo”.
Il Committente deve controllare che il documento (PSC) vi sia, che sia stato redatto, e che non sia evidentemente inadeguato (ad esempio, perché non riguarda quello specifico cantiere)
Verificherà che il CSE si sia recato in cantiere e non lo abbia abbandonato ma, non potrà richiedere al Committente di valutare le scelte del Coordinatore e contestargli contenuto e qualità delle scelte.
Ancora non si può pretendere dal Committente un controllo sulla applicazione in cantiere delle regole di sicurezza: nessuna norma prevede.
Obbligo di indicazione in fattura elettronica del CCNL settore edile applicato per accedere ai Bonus: quali possibili scenari?
Sta dunque per partire l’obbligo di indicazione, in fattura e negli atti di affidamento per cantieri superiori a 70.000 euro, del contratto di lavoro dell’edilizia applicato dall’impresa.
In mancanza le conseguenze sono pesanti: la perdita dei bonus.
Novità assoluta nel settore delle agevolazioni e ancora una volta molti dubbi.
L’obbligo acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Già qui un primo passaggio delicato: “successivamente” lascerebbe intendere che la novità parta dal 28 maggio. Molti addetti ai lavori consigliano di ottemperare alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27 maggio.
A seguito della conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l’ambito applicativo sarà poi più ampio rispetto a quanto doveva essere all’inizio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo “risulti complessivamente superiore a 70mila euro” e non solo opere edili.
Nel caso standard, ad esempio, di una ristrutturazione con opere edili per 60mila euro, cambio serramenti per 15mila e idraulica per 10mila euro ricadrà nel nuovo obbligo. L’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà però soltanto le imprese edili presenti.
Si delinea oltretutto una procedura parallela per le imprese in cantiere: l’azienda che effettua lavori edili deve applicare ed indicare uno dei contratti dell’edilizia. Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Così se per esempio l’appaltatore per la realizzazione di un impianto applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si subappalti opere edili, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile.
Poi ci sono casi frequenti come quelli affrontati dalla CNCE nella Faq del 3 maggio scorso: montaggio di serramenti dall’impresa edile o subappaltato ad impresa non edile.
Infatti l’installazione degli infissi può essere considerata attività edile se affidata ad un’impresa edile ma se viene affidata fornitura e posa in opera ad un’impresa che applica un contratto diverso, come accade spesso per attività con imprese metalmeccaniche, tali opere non rileveranno ai fini dei lavori edili.
I contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono sostanzialmente tre: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.
I committenti possono sempre fare una verifica sull’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile: richiesta del DURC che ne attesta la regolarità contributiva e per loro è rilasciato proprio dalla Cassa, oppure tramite il codice di iscrizione dell’impresa, contattando la Cassa Edile della provincia in cui è ubicato il cantiere.
L’indicazione del contratto di lavoro è obbligatoria per alcuni bonus ma non per tutti: per superbonus, il bonus facciate e bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.
Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende per dei lavori che poi porta in detrazione al 50% in dieci rate, non ha bisogno dell’indicazione del ccnl applicato dall’impresa edile.
Per il caso dei bonus giardini e bonus mobili, per i quali l’indicazione del contratto è prevista, le casistiche paiono però limitate (sbancamenti, realizzazione vialetti e per importi che devono comunque superare i 70.000 euro).
Se in cantiere operano anche artigiani e professionisti, l’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi di loro non ha dipendenti.
Idem per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con soli soci prestatori d’opera.
Le parcelle dei professionisti sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non potendosi trattare come “opere”.
Per l’avvio dell’obbligo la normativa parla della data di affidamento dei lavori e la data chiave è generalmente quella di avvio dei lavori (si riterrebbe la data indicata nella pratica edilizia).
Un caso però che potrebbe presentarsi, e non raramente, è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto il limite dei 70.000 euro e poi invece li supera, a causa di una variante, cambio materiali o variazione di prezzo.
Al momento non è possibile capire come si potrà procedere: integrare l’atto di affidamento va bene ma per le fatture già emesse e magari anche saldate? Il consiglio che viene dato è quello di indicare già e sempre il ccnl dell’impresa che opererà in cantiere.
Passiamo poi alla parte più pratica: come riportare tale informazione nel tracciato Xml delle fatture elettroniche?
La normativa, poi, non stabilisce una dicitura vincolante, ma chiede di indicare “che i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Così, il fornitore obbligato all’utilizzo della fatturazione elettronica sarà chiamato ad inserire, all’interno del tracciato Xml, le informazioni sul contratto di lavoro dell’edilizia, nazionale o territoriale, stipulato con le sigle maggiormente rappresentative. Si andrà ad utilizzare il blocco informativo “Altri dati gestionali”.
Ma, se il fornitore è un soggetto aderente al regime forfettario escluso dall’obbligo – perché rientrante sino al 30 giugno 2022 tra gli esonerati oppure, successivamente, perché ha dichiarato compensi o ricavi nel 2021 sotto la soglia dei 25mila euro – il cliente riceverà una fattura cartacea o in Pdf, o comunque non strutturata attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), la quale dovrà comunque riportare le informazioni. Sono ancora esclusi i forfettari quali aziende senza dipendenti e quindi senza obbligo di dichiarazione del ccnl applicato.
Una fattura mancante dei dati relativi al contratto di lavoro non può di fatto essere rifiutata dal destinatario del documento ricevuto tramite Sdi.
Stante le disposizioni vigenti, non appare facilmente percorribile la prima soluzione che prevede l’emissione di una nota di variazione Iva attraverso Sdi da parte del fornitore, con riemissione del documento integrato. Le rettifiche, infatti, possono riguardare il regime Iva e l’aliquota, oltre che gli altri elementi obbligatori ai sensi dell’articolo 21, del Dpr 633/1972. Ma la nuova indicazione del ccnl non rientra in queste fattispecie.
Da qualche parte si propone invece, sebbene l’indicazione non risieda nella fattura, ad un meccanismo di integrazione del documento, da inviare in conservazione unitamente al tracciato Xml ricevuto, con indicazione del contratto di lavoro edile applicabile, analogamente a quanto solitamente accade per le spese agevolate o finanziate.
Però questa soluzione è fattibile quando il destinatario è un’impresa.
I bonus edilizi però sono applicati soprattutto a privati: questa soluzione per un cliente consumatore finale appare poco percorribile, a meno che l’adempimento non venga realizzato tramite un professionista che lo assiste.
Il prossimo debutto della SOA negli appalti del Superbonus 110%: cosa accadrà?
Soa per le imprese che operano nei cantieri del Superbonus e dei bonus edilizi.
Nuove preoccupazioni nel settore edile in attesa della conversione del Dl 21/2022.
Il nuovo articolo 10-bis prevederebbe che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110% e cessione del credito o dello sconto in fattura di tutti i bonus edili anche diversi dal 110% come il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sismabonus, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%, ecc.), dal 1° gennaio 2023, dopo un periodo transitorio di sei mesi, che “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società organismo di attestazione, autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in base all’articolo 84 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).
Nel frattempo, dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’affidamento dei lavori dovrà essere fatto ad imprese che, alla sottoscrizione dei contratti, dimostreranno al committente ovvero all’impresa subappaltante, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una Società abilitata al rilascio della certificazione.
Solo in questo modo non ci saranno limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel primo semestre 2023.
La norma prevede poi che, la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 sarà condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa all’impresa esecutrice dei lavori.
Questa necessaria condizione riguarda solo la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 e non invece le opzioni per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura, che sembrerebbero non necessitare del rilascio dell’attestazione.
Terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in fattura.
Infine, la nuova qualificazione Soa per i bonus edili non è richiesta:
– per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022;
– per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La nuova norma, poi, non sembrerebbe richiedere la qualificazione Soa per tutti quei contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, come quelli d’opera dell’articolo 2222 del Codice Civile, di fornitura con posa in opera e di semplice fornitura di beni.
Inoltre, la Soa non sarà richiesta se per i bonus edili, diversi dal 110%, rimarranno, come detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese.
Sono esclusi, infatti, gli interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Superbonus 110% in Condominio: va costituito il fondo speciale per i lavori da eseguire?
E’ stato ritenuto che i lavori in Superbonus 110 sono equiparabili ad un appalto di lavori straordinari anche se agevolati fiscalmente. In tal senso si applicano le norme civilistiche in materia condominiale.
Così alla delibera di approvazione dei lavori condominiali dovrà essere associata alla costituzione del Fondo speciale ex art. 1135 c.c. n° 4: “l’Assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.”
Tale fondo istituito nel 2013, adempie allo scopo di offrire una tutela ai condomini ed ai terzi rispetto al rischio di morosità di uno o più condomini. La mancata costituzione del fondo costituisce ipotesi di nullità della delibera.
Nei casi dei bonus edilizi e del Superbonus, ovvero di lavori agevolati fiscalmente, nella quasi totalità dei casi le spese potranno saranno cedute con lo sconto in fattura o la cessione del credito fiscale generato dall’intervento, così come disposto dall’articolo 121 del DL 34/2020.
Lo sconto in fattura si realizza sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante.
In base al DL 34/2020, l’assemblea del Condominio che deliberi – con la maggioranza speciale introdotta dalla normativa – la cessione del credito o lo sconto in fattura (opzione che spetta ai singoli condomini beneficiari) comporterà precisi obblighi da parte dell’Amministratore per gli adempimenti connessi.
Tra questi, l’istituzione del Fondo speciale: l’Assemblea dovrà obbligatoriamente provvedere alla delibera in ordine alla sua costituzione, preventiva rispetto all’inizio dei lavori, per l’ammontare complessivo delle spese suddiviso per i millesimi dei singoli condomini.
Se il Condominio delibererà di aderire allo sconto in fattura offerto dall’appaltatore, per la costituzione del Fondo speciale la delibera potrà prevedere che, da quanto dovuto dal singolo condomino andranno a detrarsi gli importi a lui spettanti quale credito fiscale ceduto.
ENEA 30-04-2022: come sono i dati sull’andamento del Superbonus 110?
In Italia siamo un po’ divisi tra chi vede le opportunità legate al Superbonus e chi invece lo ripudia completamente. D’altronde anche il Governo non è di parere positivo mentre il Parlamento lotta per correggere gli elementi che non vanno e porre rimedio alle difficoltà e blocchi che si sono purtroppo generati credendo nella bontà della disposizione.
Nel frattempo Enea aggiorna i dati. Nella circostanza di fare il punto su quella che potrebbe diventare la più grande emergenza che il mondo delle costruzioni l’ultimo report aggiornato al 30 aprile 2022 evidenzia un incremento di oltre 3 miliardi di investimenti ammessi a detrazione rispetto al mese precedente.
Nel 2022 sono stati ammessi a detrazione fiscale oltre 11 miliardi di euro che corrispondono ad oltre 12 miliardi di euro di detrazioni previste a fine lavori. La maggior parte delle quali saranno utilizzate non direttamente ma cedute ai fornitori (tramite sconto in fattura) o alle banche (mediante cessione del credito diretta).
Non si conoscono i numeri delle cessioni dirette e indirette. Si conoscono, però, le difficoltà che imprese e professionisti stanno vivendo a seguito della pubblicazione ed entrate in vigore del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) che, purtroppo, sta spazzando via quanto di buono era stato prodotto con il Superbonus 110% nel biennio 2020-2021.
Le continue modifiche al meccanismo di cessione del credito hanno creato veramente un clima di sfiducia soprattutto da parte di chi i crediti li acquistava, con la conseguenza che, come abbiamo già evidenziato in più occasioni, diverse realtà hanno crediti che nessuno vuole acquistare e mancano della liquidità necessaria alla sopravvivenza.
Passando però ad esaminare i nuovi dati pubblicati, sull’utilizzo dei bonus riservato agli interventi di riqualificazione energetica, parrebbe che il Superbonus 110% stia proseguendo con la sua crescita.
Gli esperti fanno però notare che i dati devono tenere anche conto del fatto che molti dei numeri si riferiscono a contratti “nati” con le vecchie regole ma che si ritrovano a concludersi con il nuovo meccanismo di cessione che lascerà scoperti molti operatori.
Per dei raffronti si indicano i dati del superbonus 110% da agosto 2021 ad aprile 2022.
Come nei confronti precedenti si scorporano i valori per tipologia di intervento:
· condomini;
· unifamiliari;
· unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Superbonus 110 e cessione dei crediti: correttivi, bollini, divieti di frazionamento…..Come funzionerà?
Aggiustamenti, correttivi, interpretazioni….. La proroga per le abitazioni unifamiliari è stata prevista dal Decreto Aiuti ma per la cessione dei crediti dei bonus fiscali?
Si discute infatti sui correttivi da apportare al meccanismo della quarta cessione, inserita nella legge di conversione del decreto Bollette alla Camera.
La possibilità prevista per una quarta cessione, solo dalla banca al correntista non è sufficiente a far ripartire gli acquisti degli istituti di credito.
Nelle ultime settimane quasi tutte le principali banche italiane hanno rallentato o bloccato l’acquisto di nuovi crediti fiscali, a causa del raggiungimento della soglia di capienza fiscale. Il mercato delle cessioni e sconti fiscali, è stato detto valere oltre 40 miliardi ed è difficilmente gestibile senza nuove valvole di sfogo.
Sarebbero due le possibili modifiche e su entrambe le valutazioni sono ancora in corso.
Primo intervenire per semplificare la quarta cessione: questa è possibile solo «in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni». Quindi, solo quando si sarebbero già spese le tre cessioni.
Così in molti hanno espresso dubbi sul fatto che una banca debba per forza arrivare a quota tre passaggi e non possa, invece, semplicemente girare il credito a un correntista anche prima, già dal secondo passaggio.
Si potrebbe prevedere l’ipotesi di introdurre l’anticipo della cessione tra banca e correntista, immediata e non più legata al quarto passaggio.
Secondo tema è quello delle norme antifrode introdotte a inizio anno: dallo scorso 1° maggio, infatti, è scattato il divieto di cessioni frazionate. Si possono allora cedere solo crediti in blocco, costringendo chi li acquista a smaltirli secondo la loro composizione originaria. Su questo punto, sono in discussione interpretazioni che potrebbero, senza modifiche normative, facilitare la vita agli istituti di credito.
Si penserebbe ad un’integrazione che consenta ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima di cedere in maniera integrale una o più annualità del credito d’imposta. In questo modo, non sarà più necessario cedere il credito in blocco.
Tutto il Mercato è in attesa di chiarimenti sul “bollino blu”, il codice identificativo che sarà attribuito ai crediti fiscali, e sul divieto di cessione frazionata, le due novità, inserite dal Decreto Antifrode dello scorso febbraio, che sono appena entrate in vigore.
L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato i suoi sistemi informatici, rendendo operativa la regola che riguarda tutte le opzioni di cessione e sconto comunicate alle Entrate, tramite la sua piattaforma, a partire dal primo maggio.
Rimangono fuori tutti i lavori 2021 (e le rate residue del 2020) effettuati da privati: per loro i termini per comunicare le opzioni scadevano il 29 aprile. Mentre – va ricordato – resta aperta fino al 15 ottobre la finestra degli interventi 2021 per i soggetti Ires e le partite Iva. Così come restano fuori le opzioni comunicate fino al 30 aprile anche per lavori 2022.
Invece per le nuove pratiche di sconto in fattura e cessioni di crediti ci sono due modifiche.
Al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco (appunto, un “bollino blu”) al momento della comunicazione dell’opzione. Questo codice dovrà, poi, essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. In questo modo, il credito diventerà più facilmente tracciabile.
Questi crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione all’Agenzia. C’è un divieto di frazionamento del credito, una volta effettuato il primo passaggio.
Per i committenti non cambia nulla: loro avranno la possibilità di comunicare le opzioni per l’intero lavoro o per singoli Sal, come hanno fatto finora. A cambiare saranno le modalità di circolazione del credito successive alla sua formazione.
Non mancano però gli aspetti su cui fornire chiarimenti.
Non è stato spiegato, ad esempio, se le singole annualità ricadano in questo divieto di frazionamento.
La maggior parte degli operatori riteneva che, dopo la formazione del credito, da maggio 2022 sarebbe stata possibile solo la cessione in blocco (quindi, tutte e quattro o cinque le rate nel caso di un 110%).
Invece il Ministro dell’Economia, interpellato sull’opportunità di depotenziare il divieto di cessione frazionata, ha spiegato che «la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo».
In sostanza, l’annualità singola sarebbe cedibile ma poi non potrebbe essere frazionata altre volte. Questa interpretazione estensiva del divieto dovrà essere confermata dall’Agenzia delle Entrate ma rappresenterebbe una notevole semplificazione per la circolazione dei crediti.
In questo modo resterebbe solo il divieto di frazionamento per importo all’interno della singola annualità.
Altri dubbi sono emersi in merito alla composizione del credito del bonus edilizio.
L’Agenzia delle Entrate dovrà, dire cosa viene considerato come un credito unico non divisibile. Per il Superbonus, ad esempio, le opzioni relative ai diversi interventi si comunicano in maniera separata (una per il cappotto termico, una per il fotovoltaico, una per gli infissi e così via). Ogni opzione, quindi, genera un credito separato, con una sua vita propria. Andrebbe chiarito se continuerà a essere così o se i diversi crediti generati da uno stesso cantiere di intervento Superbonus saranno in qualche modo legati.
Allora a livello pratico, come saranno creati questi codici identificativi? I contribuenti li vedranno per la prima volta nei loro cassetti fiscali solo a partire dal prossimo 10 giugno.
Nel frattempo ulteriori chiarimenti potrebbero però intervenire……
Superbonus 110: arriva la proroga per i lavori delle unifamiliari ed i problemi sono ancora gli stessi?
La richiesta era stata fatta da tempo e da diverse parti. Così il Consiglio dei Ministri ha confermato la la proroga per utilizzare il Superbonus per le unifamiliari.
Il fatto che è che un simile intervento concretamente non aiuta nessuno. Si tratta di un ennesimo provvedimento preso d’urgenza e senza valutare il contesto nel suo complesso.
Ricapitolando, dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) si era sostituito l’art. 119 del Decreto Rilancio prevedendo 3 eccezioni alla regola del 30 giugno 2022 (scadenza prevista per gli interventi di Superbonus):
· 31 dicembre 2025 (con riduzione progressiva dell’aliquota: 70% nel 2024 e 65% nel 2025) per i condomini e gli edifici plurifamiliari posseduti da persone fisiche, Onlus, ApS, AdV (comma 9, lettere a) e d-bis), art. 119 del Decreto Rilancio);
· 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (comma 9, lettere b), art. 119 del Decreto Rilancio);
· 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (comma 9, lettere c) e d), art. 119 del Decreto Rilancio).
Quel tipo di intervento era stato considerato positivamente dagli operatori del settore perchè avrebbero avuto 6 mesi in più per completare gli interventi avviati sulle unifamiliari.
Nel frattempo tutto ha cominciato a complicarsi sempre più per via delle cessioni dei crediti.
Infatti, la pubblicazione del Sostegni-ter ha cambiato le regole del gioco, bloccando o rendendo sempre più difficili le possibilità di cessione di molti operatori che avevano già preso accordi su lavori avviati. La conseguenza che tutti abbiamo visto è stata la progressiva diminuzione della liquidità di tutto il comparto, pieno di crediti fiscali ma privo delle risorse necessarie per i materiali, i dipendenti, le scadenze fisse ecc. vanificando la spinta che si era generata con questo tipo di intervento nel periodo 2020-2021.
Sorprende come, alla luce di tutte le difficoltà sollevate da tante categorie coinvolte, le decisioni vengono prese con tempi lunghi, sia di tipo parziale senza una valutazione complessiva, scarichino continuativamente sugli operatore le responsabilità e, ancora peggio, non sono mai effettivamente risolutive.
Alla luce di questa proroga, quale sarà il prossimo panorama futuro?
Il provvedimento d’urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 ha in sintesi previsto che la detrazione del 110% possa applicarsi agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (ora) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Questi 3 mesi in più arrivano a circa due mesi dalla precedente scadenza e non serviranno a nessuno visto che prorogare il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre significa mettere dentro due mesi (luglio e agosto) in cui notoriamente l’edilizia è ferma, oltre che lasciare sempre 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre) per completare il restante 70% dell’intervento.
Questo senza contare le difficoltà con in cui le categorie coinvolte stanno cercando di risolvere le cessioni dei crediti già maturati ed in corso di maturazione.
Superbonus 110% – 4 sistemi di controllo per poter usufruire delle agevolazioni
Un quarto sistema di controllo si aggiunge per la verifica della congruità relativa all’incidenza della manodopera utilizzata nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
In questo modo sono 4 i livelli di controllo per il Superbonus 110% al fine di poter godere delle detrazioni fiscali.
In particolare:
– controllo Enea, ai sensi del Decreto MISE 6 agosto 2020 – “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Decreto Asseverazioni);
– controllo Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi;
– controllo dello Sportello Unico Edilizia, relativamente alla veridicità dei contenuti della CILAS o del titolo edilizio eventualmente presentato;
– controllo del nuovo Comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 15 aprile 2022, n. 17 ai sensi del Decreto 25/06/2021 n. 143.
Sintetizziamo le 4 tipologie di verifica.
Enea i controlli
Il Decreto Asseverazioni, per consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), prevede il controllo automatico da parte di Enea tramite la piattaforma informatica dedicata.
In particolare, per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea verifica che sia fornita dichiarazione, ovvero che:
il beneficiario dell’agevolazione rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del Decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo Decreto;
che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
– per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 dal DL n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
– congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
– l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
– nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
– il tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;
– alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro (così come indicato dal Decreto Sostegni-ter che ha corretto la formulazione dell’art. 119, comma 14 del decreto rilancio);
– per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Se l’asseverazione si riferisce ad uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g), è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.
L’art. 5 del Decreto Asseverazioni prevede, oltre ai controlli di tipo documentale, dei controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione. Saranno sottoposte a controllo un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Il programma specifica che le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, non saranno inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.
Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.
Agenzia delle Entrate i controlli
L’Agenzia delle Entrate procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Se dovesse essere accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
L’art. 122-bis del Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi. Infatti per effetto del controllo, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30gg, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
– alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Se il controllo conferma i profili di rischio, la comunicazione si considererà non effettuata e l’esito del controllo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
L’agenzia delle Entrate procederà in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) i controlli
Il controllo effettuato dallo Sportello Unico dell’Edilizia si collegano con l’art. 119, commi 13-ter e 13-quater del Decreto Rilancio oltre che con l’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per gli interventi di Superbonus che non prevedono demolizioni e ricostruzioni è prevista la presentazione della cosiddetta CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus). In questo caso è compito del SUE verificare la attendibilità dei dati della CILAS e l’effettiva realizzazione degli interventi.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, il SUE verifica il titolo edilizio e l’eventuale presenza di abusi che farebbero decadere il beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia.
Comitato per la congruità della manodopera i controlli
Con il DM n. 143 del 25 giugno 2021 è stato previsto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, e della relativa tabella recante gli indici di congruità.
Per la verifica della congruità ci si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Per i lavori privati, queste disposizioni:
– si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 70.000 euro;
– non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Si ricorda che in caso di mancata congruità, scattano le cause di decadenza degli incentivi fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, così come previsto all’art. 4, comma 1, lettera d) del DM n. 41/1998.
Piattaforma cessione crediti da Superbonus 110%: si fa tutto con il CODICE FISCALE?
In uno scenario che ancora si fa più cupo per la cessione dei crediti e non semplifica una situazione sempre più critica, l’Agenzia delle Entrate pubblica la nuova Guida per l’utilizzo della piattaforma per la cessione dei crediti fiscali.
Vengono così prese in considerazione le ultime novità normative anche se, la guida non può ancora tenere conto degli ultimissimi sviluppi relativi alla quarta cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, cessione da parte delle banche a favore di propri correntisti. Novità prevista nella conversione del DL 17/2022 ma non definitiva nelle caratteristiche sino al momento in cui sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La piattaforma per la cessione è accessibile dall’Area Riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Questo è il canale utilizzato dai soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili con cui comunicano all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.
La guida (i cui riferimenti si trovano in calce) specifica che i crediti vengono raggruppati in base alle regole di cedibilità, quindi sono suddivisi tra crediti cedibili a chiunque (e poi eventualmente solo a soggetti “qualificati”, qualora sia consentito) e crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”.
Il sistema è in grado di riconoscere, mediante identificazione del codice fiscale, i cosiddetti “soggetti qualificati”, per i quali sono possibili ulteriori cessioni nei limiti fissati dalla legge, incrociando i dati con gli elenchi pubblicati negli albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’Ivass.
In caso di tentativo di cessione dei crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”, la piattaforma, infatti, verifica l’esistenza del codice fiscale e la sua natura di soggetto qualificato e rifiuta i trasferimenti non ammessi.
La guida ribadisce che l’accettazione e il rifiuto della cessione non possono essere parziali e che essi «sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta».
Ad oggi questi “casi particolari” non sono ancora stati disciplinati. Ancora peggio, a distanza ormai di anni dall’avvio delle procedure, non si conoscono le modalità con le quali il cedente che si accorge di aver commesso un errore in sede di comunicazione di opzione può annullare la cessione, o riversare lo stesso credito dopo che il cessionario ha accettato il trasferimento del bonus.
Va anche detto che l’intento di aggiornare le istruzioni ed il portale è alquanto difficile tenuto conto delle continue modifiche normative, dei relativi tempi tecnici e dei chiarimenti e procedure che vari Enti emanano per risolvere dubbi e problemi.
GSE ha pubblicato i nuovi modelli per connessione al fotovoltaico e accesso al Ritiro Dedicato. Dove trovarli?
Sono online i nuovi modelli predefiniti (Parte I e Parte II) del Modello Unico per gli impianti fotovoltaici come previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022.
Andando sul sito del Gestore dei Servizi Energetici si trova il modello unico per la realizzazione, connessione e la messa in esercizio degli impianti e le nuove modalità di attivazione del servizio di ritiro dedicato, che permettono di accedere, con un iter semplificato, alle seguenti procedure:
- connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
- accesso al regime del Ritiro Dedicato.
E’ lo stesso GSE ad informare che, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete per i quali è stato attivato il nuovo servizio “Modello Unico – MU” all’interno del portale Area Clienti GSE. Esso permette la trasmissione dei file xml degli impianti che richiedono l’accesso al Ritiro Dedicato.
Dopo che i Gestori di Rete avranno inviato i dati presenti nel Modello Unico, il GSE provvederà all’attivazione del contratto di Ritiro Dedicato e all’invio al produttore del codice relativo e del link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.
Il contratto si considererà attivo a partire dalla data di attivazione della connessione, comunicata dal Gestore di Rete.
Nulla cambia invece per:
- la modalità di trasmissione del flusso informativo per gli impianti per cui è richiesto l’accesso al regime di Scambio sul Posto, con l’invio da parte dei Gestori di Rete, tramite la sezione dedicata presente nel portale di Gestione Misure Distributore– GMD;
- la presentazione della richiesta direttamente dal Produttore sui portali GSE per l’accesso ai servizi di Scambio Sul Posto o Ritiro Dedicato tramite la procedura standard.
Qui di seguito i modelli
Gse nuovi modelli per allaccio e ritiro 1 Gse nuovi modelli per allaccio e ritiro
Superbonus 110% e accesso agli atti: il Comune può addurre motivazioni generiche per il diniego?
Chiunque abbia iniziato l’attivazione delle pratiche per l’accesso al Superbonus 110%, ha avuto a che fare con le Amministrazioni Comunali ed in alcuni casi si è imbattuto anche con ritardi, da parte delle stesse, nel fornire la documentazione urbanistica necessaria o utile ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali.
Ovviamente si deve pensare a come alcune Amministrazioni si siano trovate in situazioni di vera e propria emergenza dovute, da una parte dall’eccesso di richieste agli atti e dall’altra dalle conseguenze derivanti dalla pandemia ancora presente. Organizzazione cartacea degli archivi, passaggio alla digitalizazzione più o meno spinta, organizzazione interna, limitazioni legate al Sars-Cov e tutto quanto insieme però non può giustificare un limite all’esercizio del diritto di accesso agli atti.
Il diritto di accesso ai propri atti presso la Pubblica Amministrazione è un principio di civiltà sancito nel nostro ordinamento con la legge 241 del 7 agosto 1990 (modificata dalla legge 120/20): l’intento era quello di dare forza al principio della Trasparenza (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Gli atti per cui non è possibile aver l’accesso sono tassativamente indicati nell’articolo 24 della legge indicata. L’articolo 25 della stessa indica le modalità per l’esercizio del diritto indicando anche i termini entro cui l’Amministrazione Pubblica deve permetteremo.
Se quanto indicato non viene rispettato dalle PA, si raffigura la violazione un diritto e si può attivare la procedura del processo amministrativo per vederlo riconosciuto.
A valutare una situazione simile si è trovato il Tar del Lazio che, con sentenza n. 2485 del 02/03/2022 ha ribadito che l’eventuale diniego all’esercizio del diritto all’accesso richiede che venga data una risposta completa ed esaustiva e che non è sufficiente una risposta dilatoria e non motivata per poter giustificare la mancata consegna di documenti che debbono essere presenti negli archivi comunali.
La vicenda da cui nasce la vertenza vede il Comune alle prese con una richiesta di accesso agli atti relativamente ad un contratto di appalto, richiesta non soddisfatta con motivazioni, da parte dell’Ente sospensive e con una giustificazione generica della mancata esibizione dei documenti.
Il Tar che ha accolto il ricorso, ritiene che una semplice comunicazione del Segretario Generale del Comune, che affermi che «dopo varie ricerche, agli atti di questo Ufficio non risulta nessun contratto rogato» non dia conto di informazioni né certe, né univoche, circa l’irreperibilità del documento. Sempre il Tar richiamando l’articolo 22, comma 6 della legge 241/90, «che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». E’ già anche capitato che i documenti richiesti risultassero distrutti o smarriti. In questi casi il Comune quale risposta dovrebbe dare per non commettere allora un illecito?
La sentenza sul punto è precisa: «se determinati documenti che sono legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dell’amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, quest’ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e di provvedimenti completo ed esaustivo».
Non può quindi sottrarsi all’obbligo di consentire il diritto di accesso agli atti con un mero diniego di irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta, senza l’indicazione delle modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute.
Il diniego deve essere pertanto motivato per permettere poi al cittadino di prendere gli opportuni provvedimenti, a maggior ragione se si sta parlando di agevolazioni come quella del Superbonus 110% o simili.
Poster ENEA 2022 – Sintesi Bonus e Superbonus 110%
Un utilissimo e completo poster messo a punto da Enea per fornire un riepilogo delle detrazioni fiscali a disposizione per le abitazioni e i Condomini, per tutti, più o meno esperti!
ENEA – poster bonus edilizi
I dati del Superbonus 110% al 31/03/2022? Ancora crescita nonostante le difficoltà?
Pensiamo alle nuove misure antifrode definite prima con il D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi riprese nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Pensiamo al nuovo meccanismo di cessione del credito originato dai bonus, alle nuove sanzioni o i nuovi requisiti imposti dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), poi dal D.L. n. 13/2022 (Decreto Frodi) e infine definite nella Legge n. 25/2022 di conversione del Sostegni-ter che contemporaneamente ha abrogato il Decreto Frodi.
Pensiamo al meccanismo di cambio delle regole in corsa: c’è chi ha detto che è un po’ come “comprare una casa, versare la caparra e dopo, senza alcuna tutela, il venditore impone all’acquirente nuove condizioni”. Solo che in questo caso ci sono strumenti di tutela come il codice civile e gli accordi tra le parti.
Per i bonus edilizi, invece, il legislatore ha cambiato periodicamente le regole del gioco e i piani economici di chi pianifica e investe risorse.
Enea ha appena pubblicato i nuovi dati: limitandoci ad analizzarli ed in particolar modo osservando i bonus riservato agli interventi di riqualificazione energetica, sembrerebbe che il Superbonus 110% stia continuando la sua crescita.
C’è da dire che ci si riferisce a molti lavori iniziati nel 2021 ed aggiornati alla data attuale, però i risultati parlano chiaro.
Si riportano i dati da agosto 2021 a marzo 2022.
E’ possibile anche esaminare l’andamento della detrazione per singola categoria di soggetto beneficiario: Condomini, Unifamiliari e Unità Immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Regole e comportamenti anticontagio nei luoghi di lavoro nella fase Post Emergenza Covid: i protocolli sottoscritti sono validi e tutelano il Datore di Lavoro
Il termine dello stato di emergenza nazionale, dal 1° aprile 2022, pone il venir meno del rispetto di protocolli e delle linee guida di sicurezza anticontagio per lo svolgimento delle attività economiche e produttive.
Nella categoria dei protocolli di cui all’art. 1, co. 14 del DL n. 33/2020 rientrano i Protocolli di sicurezza anticontagio sottoscritti – e aggiornati via via nel tempo – dal Governo e le parti sociali nel corso di tutta la fase emergenziale, che hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, evitando la diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro.
Ora, in questo ritorno alla normalità della fase post emergenziale, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Innanzitutto, il nuovo art. 10-bis del DL n. 52/2021 ha mantenuto efficacia di ordinanza del Ministro della Salute in relazione all’adozione e all’aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Quindi, anche nella fase post emergenza, permane il ricorso ai protocolli come possibile e valido strumento di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
In secondo luogo, perché rimangono in vigore, in quanto privi di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza:
• l’art. 42 del DL n. 18/2020, che uguaglia l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro;
• l’art. 29-bis del DL n. 23/2020, che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica).
Diversamente dall’impianto emergenziale, nella fase post stato di emergenza, si osserva che il potere dell’ordinanza ministeriale in tema di protocolli è declinato non già in termini assoluti (“i protocolli e le linee guida …. sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute”), ma in termini di legame con l’andamento epidemiologico (“il Ministro della Salute … può adottare e aggiornare linee guida e protocolli”), con la possibilità che possa essere adottate nuove ordinanze in caso di necessità e di superare quelle adottate nell’ambito del precedente sistema obbligatorio.
Il superamento dell’obbligo sembrerebbe avvalorato, poi, dal fatto che, contrariamente all’impianto emergenziale il DL n. 24/2022 non ha previsto una specifica sanzione per la violazione delle ordinanze recanti l’adozione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.
Quindi, in ogni caso, anche se i protocolli non costituiscono più condizione obbligatoria per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, si conferma la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale.
Infatti, i dati epidemiologici sull’andamento della pandemia, la numerosità delle denunce di infortunio da COVID-19 all’INAIL (oltre 33.300 nel primo bimestre 2022) e l’allentamento solo graduale delle misure di precauzione nelle attività sociali confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione) e, con esso, la possibile responsabilizzazione del datore di lavoro, rispetto alla quale l’applicazione integrale dei Protocolli garantisce un’esimente ex art. 29-bis del DL n. 23/2020.
In particolare, la validità dell’art. 29-bis che, come anticipato, non è soggetta ad alcun termine di scadenza, prescinde dalla natura obbligatoria dei Protocolli di sicurezza anticontagio. Nella logica della presunzione ex art. 29-bis, i Protocolli assumono rilevanza non già per la loro cogenza ex lege, ma per l’osservanza delle rispettive prescrizioni, quali misure necessarie a tutelare i lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.: i datori di lavoro … adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli.
Tutto questo vale per ogni luoghi di lavoro, compreso il cantiere esterno.
Superbonus 110%: come fare se uno dei proprietari non vuole saperne?
Torniamo nuovamente a parlare di queste situazioni, prendendo spunto da cosa dicono gli esperti per le casistiche che si sono trovati ad affrontare sino ad ora.
Infatti, a quanti sarà successo che uno dei “vicini” non interessi il Superbonus, la ristrutturazione, ecc., finendo per non far partire alcun lavoro o, peggio, mettendo in blocco i lavori in essere, anche quelli di semplice manutenzione.
Ci si interroga su cosa si possa fare per intervenire.
Sono diverse e disparate le situazioni in cui uno dei condomini non dimostri alcun interesse ad eseguire i lavori.
Spesso l’intervento in Superbonus abbatte quasi tutti i costi di effìcientamento energetico e ristrutturazione ma non tutti hanno voglia di rischiare. Ad oggi elementi che destano preoccupazione oltretutto ce ne sono, basti pensare ai prezzi, che aumentano di continuo, ai tempi legati ai lavori, alle normative, ecc.
Il problema poi si pone in particolar modo non per i grandi Condomini, dove vince la maggioranza ma nelle situazioni in cui i soggetti coinvolti sono pochi e magari due su quattro, o uno su due, ovvero in tutti i casi in cui, con i millesimi di loro competenza, impediscono la formazione della maggioranza, determinando così una situazione di blocco nella gestione del minicondominio.
Pensiamo alle situazioni delle bifamiliari o a casi simili in cui le quote di ciascuno dei condomini risultano coincidenti e non è presente un regolamento per prendere le decisioni.
Se in necessità di intervenire con lavori di manutenzione, la soluzione “ufficiale” sarebbe quella di rivolgersi al giudice. L’altro condomino, comproprietario insieme al primo delle parti comuni, potrebbe richiamare infatti le tutele previste dall’art. 1105 del Codice Civile “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”.
Solo che le tempistiche di risposta non sono assolutamente compatibili con quelle dei bonus fiscali che per i Condomini prevedono che i pagamenti vengano fatti entro il 31/12/2023 per fruire del 110% e, per gli anni successivi, un decremento dell’agevolazione sino ad arrivare al 31/12/2025.
Ma, si può fare qualcosa?
Cosa accade se ci procede lo stesso?
Alcuni professionisti hanno cercato di fare delle previsioni.
Se abbiamo un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può procedere con gli interventi di Superbonus. Dal punto di vista civilistico, qualora l’altro proprietario sia stato correttamente informato e non ci siano state obiezioni fondate, ulteriori spazi per successive contestazioni sembrerebbero essere minimi.
Se gli interventi riguardano invece le parti strutturali, anche appartenenti alla categoria della manutenzione straordinaria e degli interventi locali, il discorso si complica.
Ma, i lavori di manutenzione delle parti strutturali sono possibili se l’altro proprietario non li autorizza? Dipende.
Chi si sta occupando delle detrazioni dei bonus edilizi, anche per quelli legati a lavori antisismici, sa che devono essere sempre riferiti all’unità strutturale, nell’ambito di un progetto unitario. Concetto chiarito dalla Commissione di Monitoraggio del Sismabonus con parere Prot. n. 8047 del 21/10/2020 “Ai fini dell’applicazione del “Sismabonus” o del “Super sismabonus” più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018”.
Così, se i lavori riguardano un’unità strutturale che comprende due o più alloggi di diversi proprietari, sarà necessario prendere in esame l’intero palazzo (progetto unitario) con rilievi geometrici e materici (spessore muri, orditure solai, carichi e sovraccarichi) anche delle unità immobiliari non oggetto di interventi, con il fine di dimostrare che le opere da compiersi per volontà dell’uno non “peggiorino”, ma anzi migliorino, le strutture complessive, che sono di tutti.
Così stabilisce infatti l’art. 1102 del Codice Civile, ai sensi del quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.”
Se c’è una reale esigenza, è consentito a uno dei condomini apportare “modificazioni” alle parti strutturali, purché non ne venga alterata la destinazione e non vengano lesi i diritti (presenti e futuri) degli altri comproprietari. È su questi aspetti che bisogna fare attenzione perché il concetto di “destinazione” non è astratto, bensì è legato alla “consistenza materiale” dei beni (in tal senso Cass. Civile 26 maggio 2006 n. 12654).
Se gli interventi sfociano poi in “innovazioni”, bisogna tener conto dell’articolo 1120 del Codice Civile, in base al quale “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
È una materia complessa, che può generare opinioni diverse.
Ecco alcuni esempi concreti
Condomini orizzontali (le villette a schiera)
La Commissione di Monitoraggio, con parere prot. n. 7035 del 13 luglio 2021, ha introdotto una deroga alla regola generale del “progetto unitario” e dell’unità strutturale di cui si parlava sopra. Tale deroga riguarda le “villette a schiera”, con riferimento alle quali è stato specificato che “a maggior chiarimento del parere del 21/10/2020, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una villetta a schiera.”
Questo principio è stato poi più volte richiamato dall’Agenzia delle Entrate in risposta a diversi interpelli.
Ne deriva quindi che nei Condomini a sviluppo orizzontale, laddove non sia possibile eseguire un intervento complessivo di ristrutturazione o di manutenzione, il singolo proprietario di una unità immobiliare potrebbe – tecnicamente e fiscalmente – eseguire opere sulla “sua parte” di struttura. Ad esempio potrebbe rifare il tetto, aprire porte e finestre, realizzare sottofondazioni, poiché questa tipologia di lavori rientrano tra gli interventi locali.
La norma è chiara: trattandosi di edifici a sviluppo orizzontale gli interventi eseguiti su una porzione di struttura, se di modesta entità, difficilmente avranno ripercussioni sulla struttura complessiva. Dal punto di vista civilistico, però, va prestata attenzione al decoro dello stabile, che è anch’esso un bene comune e che non va mai alterato senza il consenso dell’assemblea.
Condomini a sviluppo verticale (le palazzine)
Il caso dei Condomini a sviluppo verticale è diverso. Non ci sono deroghe espresse dalla Commissione e, inevitabilmente, il lavoro del progettista dovrà prendere in esame l’intera struttura, da cielo a terra, più o meno approfonditamente a seconda della natura degli interventi che si vogliono fare. Esempio classico: edificio composto da due unità immobiliari sovrapposte con quote di proprietà al 50%.
Il proprietario all’ultimo piano, può “rifare il tetto” fruendo del sismabonus (ordinario o potenziato), se il condomino del piano terra non partecipa o addirittura si oppone all’iniziativa?
Occorre prestare molta attenzione.
Di fronte a questa iniziativa dovrà invitarlo ad esprimersi in ogni modo possibile, si spera in maniera bonaria, poi al limite con diffida legale e, se i tempi lo consentono, anche ricorrendo all’istituto della mediazione civile.
Se l’intervento riguarda la modifica di parti strutturali (ad esempio l’orditura secondaria, rifacimento dei cornicioni, sostituzione travi, ecc.), la risposta è tendenzialmente affermativa. Però difficile generalizzare ma, se si tratta di modifiche parziali che non mutano la destinazione della cosa e non alterano il decoro, occorre attenersi al perimetro definito dall’art. 1102 del Codice Civile.
Se invece si volesse “sostituire” l’intera copertura e fare qualche miglioria come ad esempio introducendo un cordolo per una maggiore sicurezza e per una fruire in misura più soddisfacente della soffitta, seguendo le indicazioni del proprio professionista basate anche sulle deroghe introdotte dall’art 33-bis della L. 108/2021 in base al quale il cordolo antisismico “non fa altezza”, le cose si complicherebbero. Anche se una manutenzione straordinaria e pur essendo opere ascrivibili alla categoria degli interventi locali, il proprietario “silente” (o chi per lui) un domani potrebbe contestare l’illegittima trasformazione (innovazione) di una parte comune (Cass. civ. sez. II, 8 gennaio 2021, n. 97), con conseguenze non solo sul piano civile (richiesta danni o riduzione in pristino delle opere realizzate), ma anche di legittimità del titolo edilizio che ha aperto la strada ai bonus fiscali.
Caso in cui la logica non segue i principi del diritto: anche rifacendo il tetto a proprie spese e migliorandolo rispetto a come era prima si può incorrere in problemi.
Condomini “misti” (gli aggregati edilizi)
Un condominio può essere definito “misto” quando non è né a sviluppo orizzontale e né a sviluppo verticale, ma ha entrambe le caratteristiche. Ci sono palazzi nei centri storici fatti in questo modo, in cui i frazionamenti e accorpamenti successivi fatti nelle varie unità immobiliari determinano spesso “compenetrazioni” di stanze all’interno della sagoma degli appartamenti circostanti.
La Commissione di Monitoraggio, con parere num. 4/2021 ha spiegato che “la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico”.
Quindi, anche in questa situazione il singolo condomino potrebbe eseguire” interventi locali” che, per loro natura e ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni, richiedono verifiche localizzate solo nella porzione di struttura che si vuole modificare, senza necessità di coinvolgere gli altri proprietari.
Se quindi si tratta di modifiche interne (rifacimento di solai di interpiano, apertura di porte, etc) non ci sono problemi, né tecnici né civilistici.
Se invece torniamo all’intervento sul tetto, o per modifiche alla facciata, ovvero lavori che riguardano parti comuni “sensibili”, la possibilità di eseguire interventi locali ammessi al Superbonus, come chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non deve illudere, poiché occorre tener conto dei diritti degli altri condomini.
Quali obblighi e sanzioni per i tecnici che asseverano i bonus edilizi?
I professionisti coinvolti nelle attività del settore edilizio, come ad esempio gli attestatori, sono fondamentali per la determinazione dei diritti di detrazione che possono poi trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi.
Il legislatore, con il DL 13 del 2022, è intervenuto cercando in qualche modo di contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e Superbonus 110%, con misure punitive e potenziando i meccanismi di “recupero” dei profitti illeciti.
È stato anche ampliato l’ambito applicativo di alcune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.
Il DL 13/2022 – confluito nel DL Sostegni ter del 17/03/2022 in via di approvazione definitiva – ha inasprito la sanzione penale, prevedendo l’inserimento del comma 13-bis. per cui, qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Nel caso dei bonus edilizi e Superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, prendendo spunto da quanto contenuto nell’articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce, con le stesse sanzioni, il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l’imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.
Per gli asseveratori, comunque, le sanzioni penali non costituiscono un evento straordinario soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell’articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L’articolo 29 del Dpr 380 del 2001 (Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all’articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell’articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.
Esclusi dalla nuova previsione sono, invece, i soggetti come i commercialisti e non solo, abilitati a rilasciare, i visti di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Comunque anche se non richiamati in questa norma, in caso di falsa certificazione, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da 1 anno e sei mesi a 6 anni) in quanto l’apposizione di un visto mendace, come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Infine, rischia l’accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, anche il professionista del fisco che comunica alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate un credito d’imposta fittizio.
In sintesi di riportano le novità.
I PROFESSIONISTI ASSEVERATORI
Come cambiano
La sanzione
Il DL Sostegni ter ha inasprito le sanzioni per gli asseveratori nei procedimenti sui bonus edilizi: in caso di falso la norma prevede ora la reclusione da 2 a 5 anni e il pagamento di una multa che va dai 50mila ai 100mila, aumentata se si trae profitto per sé o per altri.
Le fattispecie
Obiettivo per la congruità delle spese, l’omissione di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione
Falsità ideologica
L’attestazione
Sanzioni erano già previste per il professionista che firma attestazioni ritenute false. In particolare l’articolo 481 del Codice penale dispone la reclusione fino a un anno e la multa da 51 a 516 euro in caso di falsità ideologica negli atti.
L’Ape
Sempre in tema di edilizia, incorre in questo reato il professionista che attesta una classe di efficienza energetica inesistente nell’Ape (attestato di prestazione energetica) di un immobile.
Le comunicazioni telematiche
Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate
Il professionista che inserisce nella piattaforma dell’Agenzia documenti attestanti crediti d’imposta fittizi, risponde del reato di falsa fatturazione (articolo 8 del Dlgs 74/2000). Si rischia una condanna da quattro a otto anni.
La Scia
Si rischia la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro per chi attesta falsamente il possesso di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
I COMMERCIALISTI
Il visto di asseverazione per i bonus
In caso di visto di conformità con falsa documentazione i professionisti potranno rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del DL 74/2000) punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni.
I concordati preventivi
Per le false attestazioni in questi procedimenti i professionisti sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una sanzione da 50.000 a 100.000 euro in base all’articolo 236-bis della legge fallimentare.
Novità
Con l’adozione del DL Anti Frode anche per commercialisti, consulenti del lavoro e tutti gli altri professionisti in grado di rilasciare il visto di congruità per i bonus casa, crescono gli oneri. Tutti questi soggetti dovranno infatti controllare che nell’affidamento lavori e nelle fatture delle imprese esecutrici sia indicata l’applicazione del Ccnl di settore, pena la perdita delle detrazioni.
L’obbligo è valido per il Superbonus e la cessione del credito e lo sconto in fattura su tutti i bonus: bonus mobili, bonus facciate e giardini, lavori anti barriere architettoniche e tax credit per gli ambienti di lavoro. L’obiettivo è quello di contrastare il ricorso al lavoro irregolare in edilizia.
I nuovi oneri scatteranno solo per i lavori affidati dopo il 27 maggio (90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) e per cantieri di importo superiore ai 70.000 euro. A controllare saranno L’Agenzia delle Entrate e l’Ispettorato del Lavoro.
Per il professionista che ometterà queste verifiche non sono previste sanzioni, ma resta la responsabilità connessa alla perdita dei bonus.
Quali polizze per i tecnici asseveratori di Superbonus e Bonus Edilizi?
Cessione e sconti bonus edilizi: istituiti i codici tributo da utilizzare in F24
Con la risoluzione n. 12 del 14/03/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, con il modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura.
Si allega la risoluzione.
I numeri del Superbonus 110% a febbraio 2022
Enea ha recentemente aggiornato i dati sull’andamento del Superbonus 110%. Nonostante la “confusione normativa” il bonus continua a procedere e registra il secondo risultato di crescita della storia dopo quello del dicembre 2021. Il totale dei lavori ammessi a 21,1 miliardi: 14,7 sono già lavori finiti.
Così i lavori finanziati con il Superbonus tornano ad accelerare a febbraio con 2,8 miliardi di euro di nuovi investimenti ammessi a detrazione, suddivisi per 14.990 nuove asseverazioni.
Questi i numeri dello scorso mese con le asseverazioni totali, dall’inizio del Superbonus, arrivano a 122.548, mentre i lavori ammessi a detrazione superano la soglia dei 20 miliardi di euro e si attestano a 21.144 milioni. I lavori completati totalizzano 14.772 milioni di euro.
Dati Enea al 01/03/2022 (Il Sole 24 Ore)
Per tutti e tre i parametri citati, il dato di febbraio è comunque il più alto della storia del Superbonus se si fa eccezione per il dato davvero straordinario del dicembre 2021, quando i nuovi lavori arrivarono a 4,8 miliardi con 26.328 nuove asseverazioni e quasi 2,9 miliardi di lavori conclusi nel mese.
Il Superbonus sta viaggiando alla massima velocità e non hanno costituito un freno le fortissime incertezze normative, create soprattutto sul fronte della cessione del credito di imposta con la stretta imposta dal governo dopo la scoperta di numerose frodi.
Per quel che riguarda la tipologia di edifici beneficiari degli interventi, continua la moderata rincorsa dei condomìni, che registrano nuovi lavori per 1,44 miliardi e totalizzano il 48,5% degli investimenti ammessi a detrazione, con 10,2 miliardi. Erano il 48,1% a gennaio, il 46,6% lo scorso agosto. Seguono gli edifici unifamiliari con il 33,5% e chiudono le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con una quota del 18 per cento.
Rispetto ai dati precedenti, il rapporto fra tipologie di edifici si inverte se consideriamo il numero di edifici coinvolti: il 52,4% degli edifici sono edifici unifamiliari contro il 15,5% dei condomìni. L’investimento medio resta sostanzialmente fermo ai livelli di gennaio: 538.526 euro per i condomìni, 110.357 per gli edifici unifamiliari, 96.703 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Non solo: l’European Construction Sector Observatory, organo della Commissione Europea che fornisce valutazioni comparative sul settore delle costruzioni nei paesi UE, ha dato un ottimo punteggio al Superbonus 110%, attribuendo all’agevolazione fiscale 4 punti su 5.
Dagli studi, l’incentivo si sta rivelando una misura di successo, con una domanda crescente e costante: il Superbonus offre un grande supporto al settore delle costruzioni. Il 110% è un’opportunità anche se non priva di insidie. Inoltre, a causa della spesa a carico dello Stato, non è previsto un orizzonte temporale particolarmente ampio per poterlo sfruttare.
Lo studio specifica che a fine novembre 2021, erano state presentate quasi 70.000 domande, per investimenti di circa 12 miliardi di euro e un costo totale per lo Stato Italiano di 13,1 miliardi di euro (cioè il 110% del costo di investimento).
Dal lancio della misura, quasi tre quarti (71%) del budget complessivo è già stato assegnato.
Nonostante il successo, tuttavia, sono state evidenziate alcune criticità che presentano margini di miglioramento. Sono state così formulate cinque raccomandazioni per contribuire a migliorare la portata e l’impatto del Superbonus 110%:
1. Tempi di attuazione
I termini di attuazione degli incentivi dovrebbero essere estesi, per dare tempo sufficiente a chi usfuruisce delle agevolazioni di completare gli interventi approvati e ricevere i rimborsi. La complessità dei lavori può essere limitata a causa del tempo a disposizione per completare un progetto. Ampliare l’orizzonte temporale consentirebbe a limitare il rischio di pagare un lavoro che non può essere portato a termine. Da questo punto di vista, le proroghe previste dal governo muovono in questa direzione.
2. Campo di applicazione degli incentivi
Il Superbonus dovrebbe essere esteso a una gamma più ampia tipologie edilizie, piuttosto che limitare l’incentivo a categorie specifiche. Ad esempio, si potrebbero includere gli hotel, generando nuovi flussi di entrate e vantaggi per le imprese
3. Semplificazione comunicazioni e procedure
Lo schema del Superbonus dovrebbe essere ulteriormente semplificato per renderlo più facile a beneficio di privati e piccole imprese. In questo senso, il Decreto Semplificazioni ha questo obiettivo.
4. Costi di progettazione
Bisognerebbe prendere in considerazione, in generale per queste tipolgie di bonus, l’inclusione tra gli incentivi anche i costi preliminari, come quelli di fattibilità e progettazione: la misura potrebbe essere utile a garantire che le valutazioni sono fatte da aziende efficienti e affidabili.
5. Revisione requisiti di accesso
Alcuni requisiti, in particolare quelli relativi all’efficienza energetica, dovrebbero essere rivisti ed eventualmente modificati. C’è chi non considera l’attuale salto di 2 classi energetiche come una misura efficace, mentre un approccio migliore potrebbe essere quella orientata alla riduzione del fabbisogno energetico.
Complessivamente, il Superbonus ottiene pertanto 4 punti su 5: il punteggio si basa sull’alto volume di domande presentate e approvate (e che tra l’altro continuano ad aumentare) e sull’assegnazione già avvenuta del budget (71% delle risorse complessive).
Sulla base di queste riflessioni, in occasione anche dell’esame parlamentare del DL Sostegni ter – si pensa ad introdurre dei miglioramenti. In particolare: incrementare la possibilità di cedere i crediti d’imposta, anche prevedendo un ulteriore passaggio tra banche e loro clienti; superare la previsione di uno stato avanzamento lavori al 30%, oggi fissato al 30 giugno 2022 per consentire alle case monofamiliari di fruire del Superbonus almeno fino a fine anno; sanzioni più proporzionate alle effettive responsabilità degli asseveratori per evitare che errori lievi vengano puniti in modo da scoraggiare le stesse procedure di asseverazione; come nel settore pubblico prevedere un’attestazione Soa per le imprese che eseguono lavori da Superbonus oltre determinati importi.
Sicurezza nei cantieri e detrazioni fiscali – il CCNL applicato dalle imprese edili dove deve essere indicato?
Nel 2022, in continuità con quanto avviato nel 2021, nei numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni) proseguiranno le attività di controllo degli enti preposti.
Lo prevede la nota 23 febbraio 2022, n. 1231 dell’INL la quale precisa che, le verifiche saranno continue e programmate su tutto il territorio nazionale, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota n. prot. 6023 del 27/8/2021, l’INL ha ricordato che nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021, le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL sono state:
· la mancata formazione e addestramento;
· la mancata elaborazione del DVR e del POS;
· la mancata protezione da caduta nel vuoto.
Con l’adozione del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è stato aggiunto alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) l’art. 43-bis che prevede maggiori controlli per i cantieri di importo superiore a 70.000 euro (stessa soglia del DURC di congruità) che accedono ai benefici fiscali di cui:
· agli 119, 119-ter, 120 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
· all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013;
· all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
· all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le detrazioni per gli ecobonus possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti che si occupano del rilascio del visto di conformità dovranno verificare (tra le altre cose) che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Controlli sui cantieri dei Bonus Edilizi: Durc di congruità e attività di Vigilanza
Torniamo a parlare del Durc di congruità e sicurezza in cantiere dopo alcune notizie apparse in questi giorni.
Innanzitutto, senza Durc di congruità, l’impresa rischia di perdere i benefici delle detrazioni fiscali.
Dalle Faq pubblicate il 15 febbraio 2022 dalla Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili (CNCE) a seguito dell’entrata in vigore, l’1 novembre 2021 del Durc di congruità anche nel settore dei lavori privati per importi oltre i 70mila euro.
Scorrendo i sette quesiti presentati si può evincere che:
1- In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?
CNCE sottolinea come gli effetti della mancanza della congruità potrebbero arrivare anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di detrazioni fiscali: l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 dispone infatti che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line (…)”.
Si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 Iettera d) “Casi di diniego della detrazione”, la quale stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di Iavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
2- La Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare i codici necessari per la richiesta di attestazione (CUC e Codice di Autorizzazione) sia ai committenti pubblici che ai committenti privati che ne facciano richiesta?
Si: la Cassa Edile/Edilcassa deve rilasciare i codici (CUC e Codice di Autorizzazione) ai committenti individuati dalla norma quali soggetti legittimati alla richiesta dell’attestazione di congruità (cfr. art. 4, comma 1 del DM n. 143/2021). Il sistema CNCE Edilconnect prima della scadenza prevista per la presentazione delle denunce e del relativo versamento, mette a disposizione i codici all’impresa affidataria solo laddove l’opera risulti congrua. Diversamente la Cassa dovrà informare il committente richiedente che il rilascio sarà possibile solo dopo la data di scadenza dei versamenti, a carico dell’impresa affidataria, propedeutici al rilascio di un’attestazione di congruità.
3- Cosa accade nel caso in cui trascorsa la data di “fine Lavori” dell’opera, nessuno provveda alla richiesta della attestazione di congruità della manodopera?
Il Sistema CNCE EdiIconnect attualmente provvede all’invio mensile di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema, contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità.
4- Come ci si comporta, ai fini della congruità, nel caso di consorzi ex art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016?
CNCE precisa che, salvo il caso in cui i consorzi di cui alla fattispecie richiamate alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e Iavoro e consorzi stabili) eseguano essi stessi i Iavori oggetto del contratto d’appalto, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Ai fini dell’individuazione dell’impresa affidataria, la norma di cui sopra dovrà leggersi in combinato disposto con l’art. 48 , comma 7 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016.
5- Cosa accade laddove sussiste un evidente scostamento tra il costo complessivo dell’opera e il costo dei lavori edili?
Nel caso di scostamento tra costo complessivo dell’opera e costo dei lavori edili, le Casse Edili/Edilcasse potranno procedere agli accertamenti del caso, per evidenziare eventuali criticità, maggiori informazioni in merito e regolarizzazioni.
6- È necessario indicare nel sistema CNCE Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori?
L’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021 determina che è necessario indicare il direttore dei lavori. Qualora il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa, che comunque non sarà legittimato.
7- Come deve essere conteggiata la manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino)?
Per questa tipologia di lavoratori sussiste l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, per cui l’ambito di riferimento è l’art. 5, co. 5 del DM che prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il costo del lavoro.
Passando invece alle attività di controllo per la sicurezza in cantiere ed il legame che si pone con i benefici delle detrazioni, c’è da dire che diversi controlli sulle attività edili sono state effettuate da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La nota del 23/02/2022 n. 1231, indirizzata all’INL, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’Inps e all’Inail, fermo restando gli obiettivi essenziali e le modalità di controllo generali, definisce, quali destinatari “privilegiati” degli interventi ispettivi, i numerosi cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).
Poi, le verifiche dovranno essere indirizzate in particolare nei confronti di aziende di nuova costituzione, nonché di quelle che, dopo un lungo periodo di inattività, abbiano ripreso a operare in coincidenza della vigenza dei bonus fiscali.
La programmazione degli interventi ispettivi potrà tener conto delle notifiche preliminari che perverranno agli Ispettorati territoriali, di fondate segnalazioni, ovvero dello scambio di informazioni con le Casse edili.
Le verifiche già svolte sino ad ora hanno evidenziato che la maggior parte delle irregolarità riguarda: mancata formazione e addestramento dei lavoratori, mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano operativo di sicurezza; mancata protezione da caduta nel vuoto. Aspetti su cui i controlli porranno particolare attenzione. La nota dell’Inl ricorda anche che per i ponteggi è necessaria l’autorizzazione ministeriale per la loro costruzione, impiego, commercializzazione.
Dato che poi, i cantieri interessati alla speciale attività di vigilanza riguardano essenzialmente l’esecuzione di appalti su fabbricati civili, condominiali e non, è evidente la responsabilità, anche penale, alla quale possono essere chiamati a rispondere i committenti, sia per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda la solidarietà che è imposta loro in caso di evasione od omissione assicurativa e previdenziale, nonché in caso di inosservanza della normativa contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dei lavori.
Si ricorda che le agevolazioni fiscali non sono riconosciute in caso di violazione delle citate norme di tutela, accertate dagli organi competenti e comunicati alla direzione regionale territorialmente competente.
Edifici unifamiliari ed unità autonome: problematiche per provare ad accedere al Superbonus 110%
Nella possibilità di poter accedere alle agevolazioni del Superbonus, molti si interrogano sul concetto di edificio considerato nella sua interezza, sul concetto di unità immobiliare autonoma ed indipendente piuttosto che di Condominio perché in presenza anche di parti comuni tra le unità autonome.
Quali sono gli aspetti più complessi nella definizione di “edificio”?
In realtà esiste una sola eccezione alla “regola”: l’unità immobiliare con accesso autonomo e indipendenza funzionale.
Se fiscalmente, nel corso di questi mesi abbiamo via via compreso sempre più le caratteristiche che devono possedere le unità immobiliari per poter accedere autonomamente alla misura fiscale del 110%, permangono dubbi dal punto di vista civilistico. Casi e dubbi che si presentano all’ordine del giorno ai professionisti.
Le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti possono accedere al superbonus 110% senza la necessità di coinvolgere le altre unità presenti nello stesso edificio?
L’art. 119 equipara gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari a quelli effettuati “sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”, sia in termini di massimali e sia di scadenze agevolative.
E’ l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E/2020 e in molteplici risposte a interpello che spiega cosa si debba intendere per unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.
Quindi, sia per l’art. 119 sia per la prassi fiscale si ritenere che, nell’ambito di un edificio plurifamiliare, costituito o no in condominio, il proprietario della singola unità è libero di fare autonomamente gli incartamenti necessari per accedere al Superbonus e anche i lavori. I motivi? I più svariati, non solo di natura tecnica. Quante volte intervengono questioni personali o relazionali, soprattutto nei Condomini. Oppure potrebbe trattarsi di problemi economici, o prudenziali perché, si sa, il Superbonus porta con sè dei rischi che non tutti si sentono di voler “sostenere”.
Proprio per semplificare l’accesso al 110% e permettere ad una platea più vasta di potervi accedere, il Legislatore ha introdotto il concetto di unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, che per i bonus ordinari non funziona.
Ma i casi reali sono talmente tanti e diversi che volta per volta è difficile trovare anche delle facili soluzioni.
Dal punto di vista civilistico, infatti, l’indipendenza o meno (perché potrebbe essere utile alle volte anche quella) non è sempre così netta come vorrebbe la normativa fiscale.
Un esempio: caseggiato a sviluppo orizzontale, la classica bifamiliare all’italiana o a un edificio in linea. I proprietari delle unità indipendenti, come detto sopra, possono procedere individualmente.
Però non sempre, perché sotto il profilo civilistico sono comunque “fatti salvi i diritti dei terzi”.
Oltretutto i lavori strutturali presuppongono sempre un approccio progettuale riferito all’intera “unità strutturale”.
Dal punto di vista fiscale cosa cambia alle altre unità immobiliari che successivamente alla prima volessero intervenire utilizzando il Superbonus 110%?
Dipende dall’iter dei lavori: se ciascuno degli altri proprietari decide di sfruttare l’autonomia funzionale della propria unità immobiliare e di fare il Superbonus per conto proprio il ragionamento funziona, nel senso che ciascuno sfrutterà i singoli limiti di spesa che gli competono.
Ma se, a un certo punto, volesse attivarsi il “Condominio”, perché magari ne fanno parte unità non indipendenti funzionalmente, si pongono molteplici dubbi interpretativi.
Infatti, se una parte dell’edificio è stata precedentemente ristrutturata per iniziativa del singolo proprietario e ha sfruttato i propri “intrinsechi” massimali di spesa derivanti dall’indipendenza funzionale, non è chiaro se essa concorra o meno al calcolo dei massimali di spesa di cui avrebbe diritto il condominio. Verrebbe da pensare di no. Ad oggi non ci sono però chiarimenti ufficiali.
E’ stato fatto l’esempio di una trifamiliare, comprendente due unità non indipendenti e una autonoma. Questa, qualora agisca singolarmente, avrà come massimale per l’efficientamento energetico dell’involucro disperdente un importo pari a 50.000 euro, spendibile ad esempio per coibentare le pareti perimetrali.
Se le altre due unità, non funzionalmente indipendenti, fossero interessate a coibentare (oltre alle restanti facciate), anche l’intera copertura, potrebbero fruire solo di 40.000 euro ciascuna, che è il massimale riservato ai condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. Tale importo potrebbe risultare insufficiente per fare tutto il lavoro.
È evidente che in mancanza di un accordo “quadro”, condiviso tra tutti i condomini, ovvero di una delibera che tenga conto delle reali esigenze dell’edificio e della modalità di ripartizione delle spese, queste situazioni potrebbero prestarsi a contenziosi.
Dal punto di vista pratico, in materia di edilizia, come deve essere poi compilata la CILAS?
Infatti la compilazione della CILAS mette in luce meglio di ogni altra cosa l’intreccio tecnico-giuridico che esiste tra le parti di proprietà esclusiva e le parti condominiali, che diviene particolarmente delicato se ci sono di mezzo i bonus fiscali.
Si ricorda che per la nascita del Condominio non è necessario un atto formale di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di parti comuni.
Continuiamo con l’esempio: Tizio compila la CILAS perchè vuole eseguire interventi di efficientamento energetico della facciata e del tetto della propria unità funzionalmente indipendente facente parte di un edificio plurifamiliare non costituito in Condominio e di cui sono proprietari anche Caio e Sempronio.
Trattandosi di interventi su parti comuni, Tizio dovrà anzitutto specificare la sua titolarità ad eseguire l’intervento, come richiesto al quadro a) del modulo CILAS pubblicato nel sito del Governo. Dovrà pertanto qualificarsi come “comproprietario dell’immobile interessato dall’intervento” poiché, pur essendo proprietario esclusivo del suo appartamento funzionalmente indipendente, condivide la proprietà delle parti comuni con Caio e Sempronio. Dovrà poi specificare nel punto a.1), per lo stesso motivo, di “non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento”.
Poi sarà tenuto a dichiarare, ovviamente sotto la propria responsabilità, al quadro b) “che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, come risulta dall’allegato soggetti coinvolti”.
Dovrà così specificare le generalità di questi “soggetti”, chiedendo a Caio e a Sempronio di firmare la relativa scheda da allegare alla CILAS.
Facile se i tre sono d’accordo. Ma, nei casi in cui il ricorso all’opzione dell’indipendenza funzionale non discenda da motivi tecnici ma da motivi “personali”? Cosa potrebbe accadere?
In realtà il modulo della CILAS sembrerebbe offrire una facilitazione, che però non è sempre applicabile. Al punto b.5) permette, infatti, di dichiarare l’esecuzione di opere che “riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto”.
Ma, quali sono le opere “necessarie per il miglior godimento delle parti comuni”, che non impediscono “agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto” e che pertanto “non necessitano di assenso”?
Un mondo dal punto di vista giuridico.
Nel nostro caso Tizio, per intervenire sulla facciata (diciamo per eseguire il cappotto e sostituire gli infissi) e sul tetto (per installare pannelli fotovoltaici), dovrà essere attento a farsi autorizzare da Caio e da Sempronio, per iscritto e in modo chiaro, allegando il progetto e il capitolato delle opere che intende eseguire.
Ciò perché la giurisprudenza è unanime nell’affermare che gli interventi eseguiti dal singolo proprietario sulle parti comuni non devono in alcun modo alterare il “decoro” dell’edificio, oltre ovviamente alla sicurezza e alla stabilità.
L’art. 1120 del Codice Civile afferma infatti “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
In modo del tutto analogo l’art. 1122-bis del Codice Civile afferma “Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, … adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio…”
Si comprende così che l’interessato deve operare con la massima diligenza, comunicando “il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.
Per intenderci non basta un generico “foglio” firmato dagli altri condomini.
Bisogna capirsi bene e in modo esplicito, perché l’azione a tutela del decoro architettonico è imprescrittibile, ovvero può esser fatta valere sempre, anche (in mancanza di un valido accordo) dai futuri proprietari delle parti comuni.
Quindi occorre fare attenzione quando si eseguono opere che possono mutare l’aspetto architettonico, non solo degli edifici di pregio storico-artistico ma anche delle normali palazzine di periferia.
Secondo alcune sentenze (ad esempio quella del Tribunale di Milano, sentenza 836 del 25 gennaio 2018), la tutela del decoro si estende persino alla colorazione esterna degli infissi.
Nessuno sa bene cosa potrebbe accadere se un giorno, a seguito di una causa, un Giudice dovesse ritenere illegittime – e quindi ordinare la riduzione in pristino – di opere edilizie su parti comuni che hanno fruito di benefici fiscali.
La sentenza potrà essere trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale (su richiesta del Magistrato) anche all’Agenzia delle Entrate, con conseguente revoca del beneficio e sanzioni, che potrebbero riguardare anche i professionisti che hanno certificato la corretta esecuzione dei lavori.
Proroga Superbonus 110% unifamiliari: come deve essere il 30% al 30 giugno 2022?
Diversi quesiti stanno pervenendo all’Agenzia delle Entrate in merito alla definizione del 30% dei lavori svolti per ottenere la proroga del Superbonus per villette unifamiliari.
Il pagamento della sola parte di fornitura dei beni, con prova di arrivo franco cantiere (foto e/o bolla di consegna) può essere considerata come “lavoro”? Quindi, in questo senso, la fornitura avvenuta può essere parte integrante del lavoro anche senza la posa od altre operazioni in loco?
L’ormai famoso art. 119, al comma 8-bis, afferma che: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Ma cosa sono i “lavori effettuati”?
Ai fini della proroga dei pagamenti al 31 dicembre 2022, non è sufficiente la mera fornitura di materiali, nemmeno se provata con foto e/o bolle di consegna come richiesto all’Agenzia delle Entrate. Infatti la fornitura franco cantiere, priva di posa in opera, non costituisce un lavoro effettuato bensì una “provvista”, da annotarsi come tale a cura del Direttore dei Lavori nel “libretto delle misure”, in conformità al DM 7 marzo 2018, n. 49.
Attenzione: non bisogna confondere poi le spese con i lavori.
Le spese sostenute (ovvero pagate, in applicazione del principio di cassa) entro il 30 giugno 2022 sono certamente agevolabili al 110% ancorché entro tale data non risulti eseguito il 30% dell’intervento complessivo.
Il 30 giugno 2022 rappresenta dunque la scadenza per eseguire i pagamenti, prorogabile di sei mesi solo nel caso in cui si verifichino le condizioni (inerenti ai lavori) indicate nel comma 8-bis.
Cosa accade se al 30 giugno non ci sono i lavori?
Il proprietario di una casa unifamiliare potrà decidere di aprire il cantiere anche a ridosso della scadenza del 30 giugno, purché entro tale data effettui un bonifico parlante in favore della (o delle) impresa esecutrice pari all’importo per il quale intende fruire del 110%.
In presenza di disponibilità economiche (fondi propri o prestito bancario), potrà anticipare il pagamento dell’intero importo dell’appalto (previa fideiussione), incamerando in tal modo i corrispondenti crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Il “rimborso” potrà poi avvenire solo con la modalità della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, in 4 rate di pari importo per i prossimi 4 anni, poiché il comma 1-bis dell’art. 121 prevede che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori…”. Quindi senza lavori non ci può essere uno stato di avanzamento e senza stato di avanzamento non ci può essere alcuna opzione alternativa ad un “utilizzo diretto della detrazione”.
Se il pagamento effettuato prima del 30 giugno fosse inferiore all’importo totale dell’appalto, sulla parte rimanente, pagabile in corso d’opera o a fine lavori secondo accordi contrattuali, si potrà fruire delle detrazioni ordinarie:
- 50% per ristrutturazione edilizia
- 70% per sismabonus con miglioramento di una classe di rischio sismico
- 80% per sismabonus con miglioramento di due o più classi di rischio sismico
- 65% per ecobonus.
Chi invece riuscirà a eseguire almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 giugno?
Ci saranno tre possibilità in più:
- fare lo sconto in fattura, anche a SAL, da una impresa che a sua volta cederà il credito a una banca;
- fare lo sconto in fattura, anche a SAL, da una impresa che userà il credito in prima persona per compensare le proprie imposte;
- cedere il credito d’imposta ad un istituto di credito.
Infine, il Decreto indica quando vanno iniziati i lavori per accedere al Superbonus, sicuramente prima del 30 giugno 2022, ma non dice quando vanno terminati.
Indicazioni arrivano dall’interrogazione parlamentare num. 5-07055 del 17 novembre 2021, in occasione della quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:
“Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.”
Decreto MiTE su Bonus Edilizi e Superbonus 110: ma alla fine i prezzi ammessi sono ancora più alti?!
Da quanti mesi partecipiamo a discussioni, leggiamo articoli su tutti media, vediamo trasmissioni televisive con imprese e professionisti chiamati a discutere di costi e fornitori di materie prime accusati di gonfiare i prezzi delle stesse ed alla fine di truffe nei confronti dello Stato?
Il mondo dell’edilizia che si muove con i Bonus e Superbonus si è via via rallentato prima con il blocco delle cessioni dei crediti e poi per l’attesa del nuovo decreto sulla congruità delle spese… per non parlare delle normative ed interpretazioni che escono praticamente all’ordine del giorno.
Così, in un quadro economico in cui le imprese hanno già cominciato ad andare in crisi di liquidità, i cantieri si sono arrestati in attesa di sapere cosa sarebbe successo…… esce il Decreto MiTE che AUMENTA i costi specifici e li rende esclusi dalla manodopera d’installazione, dalle spese generali e utile d’impresa, dall’IVA, dalle spese tecniche.
Per gli addetti ai lavori questo intervento è praticamente inutile! Il Superbonus, da sempre, richiede l’asseverazione dei costi.
Questa norma è solo un’aggiunta di burocrazia in quanto pone un’ulteriore verifica per gli asseveratori.
In sostanza? NON CAMBIA NULLA!!!!
Comunque, vediamo il testo ufficiale del Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 14/02/2022 n. 75 che riporta i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il Decreto è composto da 5 articoli e 1 allegato:
· Articolo 1 – Finalità
· Articolo 2 – Ambito di applicazione
· Articolo 3 – Costi massimi ammissibili
· Articolo 4 – Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus
· Articolo 5 – Aggiornamento ed entrata in vigore
· Allegato A Costi massimi specifici
Il Decreto stabilisce che i nuovi costi previsti nell’allegato A dovranno essere utilizzati per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A saranno aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
L’art. 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all’Allegato A indica che sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di congruità, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di congruità certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Allegato A
I costi esposti nelle seguenti tabelle sono al netto di:
· IVA;
· prestazioni professionali;
· opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Dal confronto tra il Decreto MiTE ed il MiSE, riportiamo la seguente tabella:
Fonte LavoriPubblici.it
Non ci sono riferimenti a formule “tutto compreso” e “chiavi in mano” come si era sentito dire nei giorni scorsi.
Su tutti i Media si parla, ormai da mesi, delle frodi fiscali legate ai Bonus Casa e li si attribuisce indiscriminatamente al Superbonus 110%.
Poi, lo Stato preso “sorprendentemente alla sprovvista” da chi ha capito come innescare delle truffe, blocca la cessione dei crediti e finisce per paralizzare l’intera economia perché non è in grado di controllare adeguatamente i processi.
Il Governo, per voce del premier Draghi, non si è mai visto favorevole a queste iniziative ma il Parlamento ha sostenuto questi interventi anche per l’impatto economico e di riqualificazione energetica.
Da maggio 2020 ad oggi come sono andate in realtà le cose?
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione al Senato sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter) ha presentato alcuni dati:
· 4.787.653 sono state le comunicazioni di cessione o sconto in fattura;
· 38,4 miliardi di euro le detrazioni cedute;
· 4,4 miliardi di euro i crediti inesistenti (11.5% dei crediti generati).
Nello specifico la suddivisione delle detrazioni per singola misura fiscale è così rappresentata:
La misura fiscale più soggetta a frodi fiscali è quella che fino al 12 novembre 2021 non prevedeva alcun controllo ovvero il Bonus Facciate.
Si tratta di quella destinata al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Due i suoi lati deboli e che l’hanno esposta al maggior raggiro:
· l’assenza di limiti di spesa;
· l’assenza di riferimenti tariffari e congruità delle spese.
Queste caratteristiche, unite alla possibilità di cedere il credito, hanno generato la maggior parte delle frodi individuate sino ad ora.
Così dal 12 novembre 2021 si è messo mano alle regole anche del Bonus Facciate (e a tutti i Bonus Edilizi), con un meccanismo di cessione del credito che scongiurerà sicuramente uno scenario come quello presentatosi prima.
Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode) ha stretto i controlli, già previsti per il Superbonus 110%, estendendoli a tutti i Bonus Edilizi che utilizzano il meccanismo di cessione del credito.
Queste modifiche, e qualche altra disposizione, sono entrate nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) stringendo così le possibilità di creare finti crediti.
Il Governo ha poi deciso di limitare il meccanismo della cessione del credito ovvero il motore che ha sorretto tutti i bonus edilizi nel biennio 2020-2021 bloccando però tutto un comparto in cui di buono c’è molto anche se ci sono delle frodi. Ora interverrà con dei correttivi che dovrebbero trovare posto in un emendamento a cui sta lavorando unitamente al Parlamento.
La prospettiva, però, sembra chiara: non si potrà pensare ad un futuro in cui l’edilizia sia mossa solo da strumenti extra, o di portata simile, ai Bonus attuali.
Limitazioni normative e Bonus CASA: convengono ancora gli interventi?
Tutti gli interventi che si sono susseguiti in questi ultimi mesi sui Bonus Casa fanno sorgere ora il dubbio se valga la pena ancora intervenire per riqualificare il proprio immobile.
Chi ha il cantiere in essere è in agitazione per il divieto di cessioni successive alla prima e non solo.
Così, chi non ha ancora avviato i cantieri, o non ha ancora maturato un credito cedibile, comincia a fare i conti sulla “nuova” convenienza di queste operazioni.
Il quadro normativo ancora in evoluzione, con risvolti alle volte imprevedibili e con indicazioni postume che alle volte correggono o interpretano direttamente la normativa, come accade con gli interventi dell’Agenzia delle Entrate, disegnano una situazione al limite del reale dove però i vari operatori si trovano a lavorare.
Sappiamo che gli interventi fatti sono stati dettati dalla volontà di contrastare le frodi ma, l’effetto indiretto, è drastico e preoccupante, tanto che anche il mondo politico comincia a rendersene conto da più parti.
Tutta questa incertezza spinge a far riprendere in considerazione il sistema di recupero diretto delle detrazioni, in dichiarazione dei redditi sotto forma di riduzione dell’imposta.
Facciamo un confronto con il cambio della caldaia in una casa monofamiliare.
Il costo “chiavi in mano” del nuovo impianto che può essere agevolato con ecobonus al 65% (supponiamo pari a 6mila euro). Se la ditta offre lo sconto in fattura, il proprietario deve pagare 2.100 euro, più gli oneri finanziari di circa 850 euro (a copertura dei costi sostenuti dall’impresa per farsi anticipare la liquidità e cedere a una banca il bonus). Tenendo conto di tutto, il proprietario chiuderebbe l’operazione pagando circa metà della spesa ed eviterebbe i costi extra per l’asseverazione e il visto di conformità (non necessari, secondo la manovra 2022, per i lavori fino a 10mila euro e in edilizia libera). Senza sconto in fattura – e senza cessione – dovrebbe invece pagare tutti i 6mila euro subito e poi recuperare 3.900 euro come sgravio dall’Irpef spalmato in dieci anni dal 2023.
Il caro prezzi, l’inflazione, ecc. rendono meno vantaggioso il rimborso fiscale decennale….
Ma non è questo oggi l’inconveniente principale delle detrazioni.
Infatti, i dubbi sono maggiori se l’investimento è “consistente” perchè il bonus arriva a cifre che pochi possono scaricare in dichiarazione. Ad esempio, acquistare una villetta dal costruttore con il sismabonus può lasciare una detrazione di 16.320 euro all’anno per 5 anni, che per essere assorbita richiede un reddito di almeno 54.500 euro (sempre che non ci siano altre detrazioni). Un livello reddituale raggiunto da una piccola parte degli italiani. Il superbonus poi, che dal 2022 si recupera in quattro rate.
E i forfettari che, non pagando Irpef, hanno bisogno di cessione o sconto in fattura?
Poi, non dimentichiamo che per utilizzare direttamente le detrazioni, il proprietario committente deve essere in grado di anticipare tutta la spesa ed di “aspettare” il recupero parziale e distribuito nel tempo.
Anche se gli studi fatti sulle dichiarazioni del 2020 hanno dimostrato che circa un quarto degli italiani abbia preferito il bonus del 50%, dimostrando che lo strumento della detrazione comunque funziona, bisogna però rilevare che si tratta per lo più di lavori su abitazioni singole e di piccoli interventi condominiali.
Le opere di riqualificazione dei Condomini, invece, sono molto difficili da deliberare senza meccanismi di cessione del credito e contestuale finanziamento. Oltretutto è frequente che, anche quando il bonus viene ceduto e il condominio si fa finanziare, se la detrazione non è molto elevata, i proprietari devono comunque farsi carico di una quota significativa dei costi.
Ed infine, sebbene questa sia una grande opportunità per riqualificare il nostro patrimonio immobiliare e pensare alla sostenibilità, alcuni sollevano il dubbio se sia corretto che lo Stato debba continuare a finanziare con la fiscalità generale la riqualificazione edilizia del nostro Paese.
E’ sufficiente la comunicazione al GSE per usufruire del Superbonus 110% per le spese del Fotovoltaico?
Tra gli argomenti più discussi in tema di Superbonus c’è il fotovoltaico e la corretta procedura da seguire per poter portare le spese in detrazione al 110%.
L’art. 119, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (intervento trainato) connessi alla rete elettrica su edifici, se realizzati congiuntamente ad uno degli “interventi” trainanti di Superbonus.
L’istallazione del fotovoltaico viene trainato dai seguenti interventi:
– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (cappotto termico), compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
– interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
– interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
– interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Ancora, il Superbonus 110% è riconosciuto anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
La normativa prevede che sia possibile detrarre al 110% le spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Se l’intervento si configura come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del Testo Unico Edilizia), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Però, il Superbonus 110% a fotovoltaico e sistemi di accumulo è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in situ ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Purtroppo, ad oggi, accade che tra il momento di presentazione dell’istanza al GSE e l’accettazione necessaria alla successiva attivazione della convenzione, trascorra molto tempo. Questo fattore potrebbe diventare “pericoloso” in vista delle scadenze delle agevolazioni.
Ma nel dubbio, per portare in detrazione è sufficiente la presentazione dell’istanza, la successiva accettazione del GSE o addirittura la convenzione?
Ha risposto a questi dubbi direttamente l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 57 del 31/01/2022).
Dopo aver ripercorso tutto il processo di approvazione della cessione dell’energia al GSE, in merito alla procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, prevede che il GSE effettui un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.
Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.
In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, è stato allora chiarito che il contribuente può fruire del Superbonus 110% anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.
La cessione del credito da Superbonus nei Condomini: come comportarsi alla luce del Decreto Sostegni ter?
Anche i cantieri del Superbonus nei Condomini risentono delle conseguenze del Decreto Sostegni Ter.
Il limite posto ad una sola cessione del credito, a partire dal 27 gennaio 2022, comporta la nullità dei contratti che prevedono una cessione successiva a quella realizzata direttamente dal beneficiario della detrazione.
Allo stesso modo la cessione effettuata dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.
Unica eccezione riguarda i crediti già ceduti prima dell’entrata in vigore del Decreto, che potranno essere ceduti altre volte, secondo i vecchi schemi, entro il 6 febbraio.
Ma la situazione da affrontare nella realtà è ben diversa perché tanti non han ancora ceduto nulla, altri stavano per farlo e magari avevano aspettato di partire con i lavori la proroga della legge di Bilancio, avvenuta solo il 30/12/2021 con gli scenari che poi si sono aperti.
Attualmente i committenti Condomini (e più precisamente i singoli contribuenti condòmini) possono ottenere lo sconto in fattura dall’impresa che esegue i lavori e questa può cedere il credito senza doverlo usare per pagare le proprie tasse.
Il fatto è che le imprese, nella quasi totalità dei casi, si trovano nell’impossibilità di usare direttamente il credito per le imposte a loro carico e dovrebbero poi esporsi finanziariamente con la rateazione della detrazione negli anni. Discorso simile per i professionisti tecnici.
Come procedere allora in una situazione simile?
Il consiglio è quello di inviare un’informativa dettagliata sugli effetti dell’articolo 28 del Decreto Ristori Ter 4/2022 a tutti i condòmini e convocare un’assemblea per assumere eventuali decisioni.
All’assemblea vanno convocati imprese e professionisti e almeno un istituto di credito, in modo che siano chiare le possibilità concrete a oggi, in attesa di eventuali modifiche.
Le ipotesi da vagliare e su cui decidere saranno:
1- l’impresa fa ancora lo sconto in fattura perché ha la possibilità concreta di ceder il credito a sua volta (prima e unica cessione);
2- l’impresa acquisisce il credito e lo usa in prima persona per le sua imposta (ipotesi plausibile solo per grandi utility come l’Eni o A2A come si diceva);
3- i condòmini decidono di utilizzare il credito fiscale direttamente nella propria dichiarazione dei redditi ma occorre che le spese vengano anticipate subito;
4- i condòmini cedono il credito direttamente a una banca che finanzia l’operazione. In questo caso ci dovrà essere l’assicurazione dell’Istituto su tale possibilità alla luce delle nuove disposizioni.
Superbonus e cessione del credito per spese sostenute in più anni: cosa si può fare?
Cosa accade nel caso in cui il primo SAL emesso si riferisca a spese sostenute in due anni differenti?
La tematica della cessione del credito è stata da poco “stravolta” con il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto “Sostegni-Ter”). Diversamente da quanto fatto finora, infatti, dal 2022 in poi il credito potrà essere ceduto soltanto una volta e non più illimitatamente.
A spiegare però come procedere è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56/2022.
In risposta al quesito posto dal proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento.
Su tale edificio sono in corso i seguenti lavori:
· coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente;
· sostituzione serramenti;
· sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida;
· installazione di impianto solare fotovoltaico.
Tutti gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione per il Superbonus, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.
Però, l’istante intende avvalersi della cessione del credito: dopo aver versato degli acconti nel 2021, a causa di ritardi nelle forniture, il suo primo SAL sarà emesso nel 2022 riferendosi sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. È quindi possibile cedere, a un istituto di credito, le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL?
Prima di fornire una risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Superbonus consiste in una detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Esso è disciplinato dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato, dall’articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)
Tali disposizioni affiancano quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per:
· interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), come previsto dall’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.;
· interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), come previsto dall’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Sempre l’art. 121 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi indicati al comma 2, possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione:
· per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, (cd. sconto in fattura);
· per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione per le spese sostenute, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Poi si ricorda che, come disposto dall’articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», lo Stato Avanzamento Lavori «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».
Fatte tutte queste premesse:
· l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL);
· per gli interventi ammessi al cd. Superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento.
L’agenzia delle Entrate specifica che il 30% può riferirsi anche ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Quindi, nel caso in esame, dato che il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Con il SAL emesso verranno rendicontati:
· il corrispettivo maturato fino a quel momento;
· gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere.
Sulla base della differenza tra le prime due voci, la cessione del credito potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Quindi per usufruire la cessione del credito:
· il SAL dovrà essere riferito ad almeno il 30% dei lavori;
· le spese che rileveranno per l’importo della detrazione saranno quelle riferite all’anno in cui il SAL viene emesso, quindi quelle documentate nel 2022.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta ed eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Bonus Edilizi: quali sono le alternative per utilizzare i Bonus dopo il Decreto Sostegni ter?
Il Decreto Sostegni Ter ha creato non poco scompiglio sul mercato delle cessioni dei Bonus Casa.
C’è tanta preoccupazione e confusione sul da farsi.
L’obiettivo sarebbe quello di contrastare le truffe e i trasferimenti fittizi, così il Decreto Sostegni Ter impone lo stop alle cessioni dei crediti d’imposta successive alla prima, superbonus compreso (facendo salve solamente quelle comunicate prima del prossimo 7 febbraio).
La manovra, poi, ha introdotto una “franchigia” che limita le situazioni in cui i Bonus Casa ordinari diversi dal 110% per essere ceduti o usati con sconto in fattura, devono avere l’asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità.
Ne sono però esentati:
– gli interventi qualificati come attività edilizia libera dal Testo unico dell’edilizia, dal glossario dell’edilizia libera o dalle norme regionali;
– per i lavori di importo complessivo non superiore a 10mila euro.
Il canale telematico delle Entrate sarà attivo solo dal 4 febbraio e si potrà così comunicare le cessioni prive di asseverazione e visto in base a questa “franchigia”.
Sempre dal 4 febbraio si potrà comunicare la cessione delle spese pagate nel 2022. Tempi lunghi per questi aggiornamenti telematici che hanno aumentato le difficoltà a imprese e professionisti.
Se da un parte è stato prorogato fino al 2024 il termine per poter beneficiare di quasi tutti i bonus ordinari (tranne bonus facciate e barriere architettoniche), gli operatori hanno dovuto constatare che la monetizzazione immediata delle detrazioni edilizie è diventata molto più complicata.
Gli effetti del Decreto Sostegni Ter ha avuto poi un impatto drastico sui mercati.
Le piccole banche, hanno messo in stand-by le operazioni, sapendo di non poter più rivendere i tax credit dopo averli acquistati mettendo a loro volta in crisi i servizi legati a queste attività, come quelli offerti dalle piattaforme di scambio.
Però questo ennesimo intervento, quanta incertezza applicativa ha nuovamente generato?
Alcuni dubbi sono stati chiariti come ad esempio:
– la franchigia prevista dalla legge di Bilancio non vale mai per il bonus facciate. Per la cessione o lo sconto in fattura, cioè, servono sempre l’asseverazione e il visto;
– nel caso in cui si esegua un intervento di manutenzione straordinaria, si possono cedere anche le spese per la manutenzione ordinaria collegata (ad esempio, la tinteggiatura dopo la ristrutturazione di un alloggio);
– anche l’installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore è cedibile, in quanto manutenzione straordinaria;
– per asseverare la congruità dei costi per i bonus ordinari diversi dall’ecobonus, i tecnici possono usare i prezzari Dei fin dal 12 novembre (entrata in vigore del Dl Antifrodi), perché il chiarimento contenuto nella legge di Bilancio è retroattivo;
-la possibilità di applicare la cessione o lo sconto in fattura per l’acquisto del box auto pertinenziale – introdotta dalla legge di Bilancio – vale anche per gli acconti, ma solo se pagati dal 1° gennaio.
Abbiamo chiarito da poco che le spese per visti e asseverazioni sono detraibili fin dal 12 novembre.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la franchigia per i piccoli lavori varrà per tutte le comunicazioni inviate dal 4 febbraio, anche se relative lavori del 2021.
Resta invece in dubbio la necessità di avere una polizza assicurativa “da superbonus” per il tecnico che assevera i bonus ordinari.
Insomma chi vuole tentare la via della cessione o dello sconto in fattura, oggi, dopo aver superato gli ostacoli della disponibilità delle imprese e dei professionisti, il caro prezzi, i tempi lunghi per le consegne dei materiali, oggi, deve mettere in conto tempi altrettanto lunghi, e correre il rischio di non trovare un compratore o un tecnico asseveratore.
Infine, terminiamo con una carrellata degli scenari possibili oggi, dopo il Decreto Sostegni Ter, in merito alle alternative per poter sfruttare i Bonus Edilizi.
OPZIONE CESSIONE DEL CREDITO
È la formula che consente di incassare il denaro in un’unica tranche “vendendo” il bonus.
Il superbonus ha sempre richiesto l’asseverazione e il visto in caso di cessione del credito, fin dal 1° luglio 2020. Per i bonus ordinari, invece, l’asseverazione e il visto sono stati imposti dal Dl Antifrodi dal 12 novembre 2021.
La manovra ha poi previsto due casi in cui l’asseverazione e il visto non servono (attività edilizia libera e lavori fino a 10mila euro).
Il Decreto Sostegni Ter blocca le cessioni successive alla prima per tutti i bonus, ordinari e 110% (salvo il periodo fino al 7 febbraio)
Gli ostacoli: il mix di novità operative e incertezze applicative fa sì che oggi molte banche – soprattutto quelle più piccole – abbiano fermato gli acquisti.
UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO
La formula più semplice.
Questa modalità è l’unica ad uscire invariata dalla stretta antifrodi.
Il proprietario deve pagare tutti i lavori e recupera il bonus come sconto dall’Irpef in più anni.
Gli svantaggi: in condominio è molto difficile convincere tutti a pagare.
I forfettari non possono scalare il bonus all’Irpef.
Il sismabonus si recupera in cinque anni, il 110% nel 2022 in quattro anni: al di là della necessità di pagare tutto in anticipo, è molto forte il rischio di incapienza.
Per bonus mobili e giardini l’uso diretto è l’unica possibilità:
La novità per il 110%: nei rari casi di uso diretto del 110%, serve il visto di conformità, eccetto le ipotesi di dichiarazione precompilata o presentata tramite il sostituto.
OPZIONE SCONTO IN FATTURA
Modalità presente ma meno utilizzata.
L’opzione dello sconto in fattura – probabilmente la più comoda per il committente – è sempre stata minoritaria rispetto alla cessione perché il fornitore che “fa lo sconto” deve poi cedere il credito a un altro soggetto o comunque farsi finanziare a tassi più alti di quelli applicati ai privati.
Cosa cambia con il Decreto Sostegno Ter: lo sconto in fattura è stato interessato dall’obbligo di asseverazione introdotto dal Dl Antifrodi, dai provvedimenti successivi della legge di Bilancio e del Decreto Sostegni Ter come per la cessione del credito.
L’unica differenza è che il blocco delle cessioni successive alla prima “non comprende” lo sconto (in pratica, il fornitore può ancora fare una cessione).
IN SINTESI ALCUNE PRECISAZIONI PRATICHE
1 – Come funziona il blocco alla cessioni previsto dal Decreto di gennaio 2022 n. 4?
Il Decreto Sostegni Ter prevede che per tutte le detrazioni edilizie “cedibili” (superbonus e bonus ordinari) sia possibile fare un solo trasferimento del credito d’imposta. Ad esempio, il committente cede il bonus a una banca, che poi dovrà utilizzarlo direttamente.
2 – Come funziona il blocco delle cessioni in caso di sconto in fattura?
Se viene applicato lo sconto in fattura, il fornitore potrà ancora cedere il credito d’imposta una sola volta, dopo l’entrata in vigore del blocco alle cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter. Ad esempio, un’impresa applica lo sconto in fattura per il bonus facciate del 60%; incassa il restante 40% dal cliente e può cedere il credito del 60% alla banca, che poi non potrà più trasferirlo.
3- Da quando scatta il blocco delle cessioni successive alla prima?
Il decreto Sostegni Ter è in vigore da giovedì 27 gennaio, ma prevede una sorta di periodo transitorio. Infatti, i crediti che alla data del prossimo 7 febbraio saranno stati precedentemente oggetto delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno essere ceduti ancora una volta.
4- Le nuove regole sono definitive?
Il Dl 4/2022 va convertito in legge dal Parlamento entro il prossimo 28 marzo.
Decreto Sostegni TER: STOP alla cessione successiva dei crediti per la ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e sismica?
Si è sperato sino all’ultimo che prima della pubblicazione in Gazzetta non si rendesse ufficiale la modifica all’impianto previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito.
Con la Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 troviamo il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni-ter) ….. la pubblicazione è stata fatta!
Dopo le misure antifrode previste prima dal Decreto Legge n. 157/2021 e poi dalla Legge n. 234/2021, arrivano ora le nuove disposizioni con cui il Governo vuole contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Misure che modificano l’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero quello delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma anche di tutti bonus previsti nel settore dell’edilizia a cui è stato dato accesso alle due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Queste opzioni in alcuni casi hanno generato una moneta di scambio “virtuale” (le detrazioni) che senza gli opportuni controlli hanno creato non pochi problemi alle casse dello Stato.
Ma queste situazioni segnalano più che altro le scarse capacità dello Stato a fare applicare e controllare misure già esistenti più che la validità e le opportunità offerte dagli interventi per il Superbonus ed i bonus edilizi.
Senza dire, poi, come ancora una volta, esista uno strano rapporto tra potere esecutivo (Governo) e legislativo (Parlamento) con tutte le divergenze di vedute proprio nella gestione delle detrazioni fiscali in edilizia.
Insomma, cosa prevedono le nuove disposizioni del Sostegni-ter, in vigore dal 7 febbraio 2022 e che hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio? Vediamo:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Viene eliminata, dunque, la facoltà di successiva cessione del credito. Sia che si operi con sconto in fattura o senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura, alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.
Queste nuove misure entreranno in vigore il 7 febbraio 2022 con la conseguenza che in questi pochi giorni ci sarà una vera e propria corsa (sempre che non ci siano blocchi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate) per la cessione del credito.
L’art. 28, commi 2 e 3 del Sostegni-ter prevedono infatti che:
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Visto di conformità per Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni? Ecco le check list della documentazione necessaria?
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha predisposto, dopo quelle del Superbonus, le check list di controllo per il rilascio dei visti di conformità necessari per utilizzare Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per tutte le detrazioni fiscali utilizzate con le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) devono preventivamente ottenere:
· il visto di conformità;
· l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Tali adempimenti non sono necessari solo in caso di interventi di edilizia libera o piccoli cantieri di importo inferiore a 10.000 euro.
Sempre la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali e la possibilità di utilizzo delle opzioni alternative.
Come sappiamo dal 12 novembre 2021, anche gli interventi edilizi diversi dal Superbonus che accedono a detrazione fiscale tramite opzioni alternative dovranno sottostare alle nuove disposizioni antifrode.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha così predisposto delle check list che guidano sia i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all’Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus ristrutturazioni, che contribuenti e professionisti incaricati a vario titolo.
Queste check list rappresentano uno strumento di supporto per il professionista di tipo “generale” e che non possono ritenersi comunque esaustive per i controlli che devono essere effettuati. Spetta al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
Le 3 check list si presentano tutte con una struttura simile e contengono le informazioni necessarie per verificare, in sintesi:
· i dati del beneficiario;
· le spese sostenute;
· l’ammontare del credito ceduto (suddiviso in SAL);
· la tipologia di soggetto beneficiario;
· i dati relativi all’immobile;
· la documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile;
· la documentazione necessaria per gli interventi sulle parti comuni (condominio);
· altre dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione;
· le abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione;
· i documenti di spesa ed i relativi pagamenti;
· la tipologia di intervento;
· i documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori;
· i documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei lavori.
Per comodità si allegano qui di seguito le tre liste di controllo.
Quali i requisiti dell’Assicurazione Professionale dopo il Decreto Antifrode e la Legge di Bilancio?
Che tipo di polizza professionale deve stipulare un tecnico per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi che hanno accesso tramite opzioni alternative alle detrazioni fiscali alla luce degli inteventi previsti dal Decreto antifrode e dalla Legge di Bilancio?
Per il Superbonus, nel caso di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110%, il Decreto Rilancio, all’art. 119, comma 14, prevede che i tecnici che asseverano o attestano devono dotarsi di una particolare assicurazione professionale “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
Obbligo che si considerava rispettato anche nel caso di polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale che:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
Con il varo delle norme antifrode previste dal D.L. n. 157/2021 (Decreto Antifrode) e poi confermate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tanti si domandano se l’obbligo di stipula di assicurazione professionale come definita al richiamato comma 14, serva anche per gli altri bonus minori.
Dal 12 novembre 2021 gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio e che optano per l’utilizzo delle opzioni alternative (tranne gli interventi di edilizia libera e quelli di importo massimo 10.000 euro) devono ottenere:
- il visto di conformità;
- l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Interpellate sull’argomento, anche le aziende assicurative non hanno sempre risposte univoche e certezze.
E’ ora intervenuta la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento (Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), chiarendo che, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità.
Così, a seguito di questo provvedimento, per tutti gli interventi in questione, ed anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus, il soggetto che rilascia il visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni previste.
L’Agenzia delle Entrate conclude sottolineando come lo stesso soggetto che rilascia il visto di conformità dovrà verificare, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Bonus Casa: per la sostituzione degli infissi edilizia libera o CILA?
C’è un intervento che ha fatto sorgere non pochi dubbi per il corretto inquadramento edilizio e fiscale: la sostituzione degli infissi.
Su questo intervento tutti chiedono maggiori chiarimenti:
· si utilizza l’ecobonus o il bonus ristrutturazioni?
· è un intervento di edilizia libera o soggetto a comunicazione, segnalazione o permesso?
Domande che hanno messo in difficoltà tutti: professionisti, imprese e uffici tecnici, con risposte anche diverse.
La sostituzione degli infissi “potrebbe” fruire sia dell’Ecobonus che del Bonus Ristrutturazioni edilizie.
Tutto dipende dal fatto che l’infisso di partenza e quello di arrivo soddisfino i requisiti di cui alla Tabella 1, Allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus).
Se l’intervento soddisfa questi requisiti, il contribuente può senza dubbio scegliere alternativamente le due detrazioni.
Ma a questo punto si parla di Edilizia libera o CILA? Occorre comprendere il regime edilizio: qui si aprono tutti i dubbi.
L’Agenzia delle Entrate, benché non sia un compito che le compete, nella Guida alla Agevolazioni Fiscali per le ristrutturazioni edilizie, lo ha indicato chiaramente.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria che utilizzano il Bonus 50% figurano i seguenti:
· installazione di ascensori e scale di sicurezza;
· realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
· sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
· rifacimento di scale e rampe;
· interventi finalizzati al risparmio energetico;
· recinzione dell’area privata;
· costruzione di scale interne.
Però, la sostituzione degli infissi si configura come manutenzione straordinaria solo in caso vengano modificati materiali, dimensioni o componenti vetrate. In questo caso, si può allora parlare di manutenzione straordinaria e l’intervento accede sia la bonus ristrutturazioni edilizie che (in caso di rispetto dei richiamati requisiti tecnici del MiSE) all’ecobonus.
Tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni c’è un “denominatore comune” ovvero il titolo edilizio necessario.
In entrambi i casi, infatti, è necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) perché:
se fosse manutenzione ordinaria non potrebbe godere del Bonus ristrutturazioni né dell’Ecobonus (non ci sarebbe alcuna innovazione e miglioramento energetico);
essendo un intervento di manutenzione straordinaria “leggera”, la Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 prevede espressamente l’utilizzo della CILA.
Ecobonus con la sostituzione degli Infissi: non basta il “solo” miglioramento energetico
Proseguiamo con la disamina di alcune peculiarità che per la sostituzione degli infissi sono necessarie all’ottenimento degli Ecobonus.
Abbiamo visto che in caso di variazione di tipologia e quindi di materiali e componenti vetrate, l’intervento di sostituzione si configura come manutenzione straordinaria (definita come leggera) ed è possibile desumere che non si tratti né di edilizia libera né di intervento sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività. E’ necessaria la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Individuato il tipo di intervento e il relativo regime edilizio, per poter utilizzare le detrazioni fiscali del 50% di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 o quelle del 110% (come intervento trainato) di cui all’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è sufficiente però il solo e “generico” miglioramento energetico.
L’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle Agevolazioni Fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, parlando degli interventi sull’involucro ha specificato che:
“La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.”
Quindi, con l’espressione “qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti” richiede la verifica di requisiti minimi di miglioramento energetico.
In parole semplici, per poter accedere alla detrazione non è sufficiente dimostrare il solo “miglioramento della trasmittanza energetica”.
Le trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori (in ante) e minori o uguali (in post) ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
Si riportano i requisiti tecnici di soglia funzione della zona climatica:
· Zona A ≤ 2,60 W/m2*K
· Zona B ≤ 2,60 W/m2*K
· Zona C ≤ 1,75 W/m2*K
· Zona D ≤ 1,67 W/m2*K
· Zona E ≤ 1,30 W/m2*K
· Zona F ≤ 1,00 W/m2*K
Il tecnico abilitato, chiamato ad asseverare, riporterà i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi dovranno risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai suddetti valori dopo la sostituzione degli infissi nel nostro caso. Lo stesso tipo di asseverazione potrà anche essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.
Solo in questi casi si avrà accesso alla detrazione.
AdE – interventi in Superbonus 110% per Condomini composti da più edifici
Il Caso
Un Condominio composto da alcuni fabbricati indipendenti intende effettuare interventi edilizi che rientrano nell’ambito del Superbonus 110%. Gli interventi riguarderanno le parti comuni di ciascun fabbricato e alcune unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, ma, tali interventi non coinvolgeranno le parti comuni ai vari fabbricati.
Gli interventi da effettuare saranno:
1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
2. interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
3. intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con classe uguale o maggiore di A+;
4. sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
5. intervento di sostituzione di scaldacqua.
Il Condominio chiede all’Agenzia delle Entrate se:
– sia possibile accedere all’agevolazione;
– quale sia l’iter da seguire dato che ha optato per la cessione del credito in fattura;
– se sono sufficienti le delibere assembleari separate, approvate dai proprietari degli edifici interessati dagli interventi, dato che si tratta di fabbricati indipendenti ma appartenenti ad un unico Condominio.
Il Parere positivo e le indicazioni
Con la risposta n. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate, ha da prima evidenziato che «Gli interventi trainati di efficientamento energetico effettuati sulle parti private per i quali spetta il Superbonus sono quelli richiamati nell’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati».
Ha quindi specificato che, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nell’agevolazione Superbonus anche se tali interventi vengono realizzati su uno o solo su alcuni degli edifici che compongono il condominio, a condizione che vengano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di almeno due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.
Con la circolare 24/E del 2020 ha chiarito, inoltre, che la detrazione maggiorata per gli interventi trainati è riservata ai Condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante.
Per quanto concerne il quesito sulle delibere assembleari separate, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 9-bis dell’articolo 119 stabilisce che: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del Condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più Condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».
E’ stato inoltre evidenziato come l’approvazione dei lavori attraverso delibere separate delle assemblee dei proprietari dei singoli edifici interessati, rivesta carattere civilistico e non carattere fiscale.
Per l’Agenzia però, è necessario che i lavori siano deliberati dall’assemblea condominiale o dalle assemblee dei proprietari delle singole unità appartenenti ai fabbricati oggetto degli interventi.
Per quanto riguarda, infine, l’opzione dello sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come già indicato nel provvedimento dell’8 agosto 2020 del Direttore dell’agenzia delle Entrate, nella comunicazione da inviare all’Agenzia deve essere indicato il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo tra i lavori sulle parti comuni e quelli sulle singole unità immobiliari e, nello specifico, tra interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici. Così, si ritiene che possano essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli edifici interessati dagli interventi, perciò una comunicazione per ogni singolo fabbricato interessato dagli interventi.
Costi per visto di conformità e asseverazione non detraibili nella finestra novembre – dicembre 2021
Dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021, per effetto del Decreto Antifrode (DL 157/2021) è stato introdotto un particolare regime per poter usufruire dei bonus edilizi se fruiti con sconto in fattura o cessione del credito. Dato che però il Decreto Antifrode è stato poi abrogato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), si è generata una situazione particolare per la detraibilità delle spese per i visti di conformità e di asseverazione di quel periodo.
Nel 2021 a causa delle frodi fiscali individuate dall’Agenzia delle Entrate, si era intervenuti con un provvedimento d’urgenza: un doppio sistema di controllo alle detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Così dal 12 novembre 2021, per usufruire dell’Ecobonus, del Sismabonus, del Bonus ristrutturazioni edilizie, del Bonus Facciate, ecc. con sconto in fattura o cessione del credito, era necessario:
· il visto di conformità;
· l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
In quel provvedimento però non era stato stabilito che i relativi costi potessero essere portati in detrazione.
Con la nuova Legge di Bilancio 2022 il Decreto Antifrode è stato interamente abrogato ed è stata prevista la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per la fruizione dei bonus fiscali (anche perchè il loro costo, legato all’intervento di professionisti, non è sempre “indifferente”).
Viene anche precisato che, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, non rappresentano una “interpretazione” delle norme che erano contenute nel Decreto Antifrode. Il fatto che il D.L. n. 157/2021 sia stato abrogato porta necessariamente ad intendere che gli interventi che hanno utilizzato i bonus con le opzioni alternative dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, non potranno portare in detrazione le spese per i visti, le asseverazioni e le attestazioni. Ci si riferisce alle spese già sostenute: quindi, se l’intervento è stato realizzato in questa finestra temporale, ma le fatture e i bonifici sono state effettuale nel 2022, varranno le regole della Legge di Bilancio 2022.
AGGIORNAMENTO DEL 25/02/2022
In sede di conversione del DL 30/12/2021 n. 228 (Decreto Milleproroghe) è stato inserito l’art. 3-sexies (Efficacia disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77) con cui viene chiarito che le disposizioni di cui all’arti. 121, c. 1-ter, lettera b) del DL n. 134/2020 convertito in Legge il 17/07/2020 n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12/11/2021 al 31/12/2021.
2022 – Bonus Facciate o Ecobonus?
2022 – Con le variazioni intervenute per gli Ecobonus, Superbonus e altri Bonus, alle volte orientarsi su quale sia la scelta migliore a cui optare per i lavori da eseguire, potrebbe non essere facile.
Ad esempio, la riduzione intervenuta per il Bonus Facciate, passato dal 90% al 60%, per molti contribuenti apre il dubbio se convenga utilizzare invece l’Ecobonus del 65% (o 70-75% in alcuni casi), in quanto le pratiche per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea sono uguali.
Per scegliere l’Ecobonus o il Bonus Facciate, però, vanno presi in considerazione tutti i lavori che si intendono effettuare, per verificare se questi, agevolati con il Bonus Facciate, possono esserlo anche con l’Ecobonus.
Per esempio, il Bonus Facciate può coprire anche lavori non eco riconducibili al “decoro urbano”, come ad esempio quelli riferiti alle grondaie e ai pluviali (circolare 2/E/2020), che rientrano difficilmente nell’Ecobonus.
Nello stesso Bonus possono rientrare gli interventi sugli ornamenti e sui fregi (risposta 411/2020), il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi e la relativa pavimentazione o la verniciatura della ringhiera in metallo (risposte 185/2020 e 673/2021).
Dall’altra parte, invece, alcune spese non agevolate con il Bonus Facciate, potrebbero rientrare nell’Ecobonus come ad esempio quelle riguardanti l’isolamento termico delle facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili (circolare 2/E/2020), sui «terrazzi a livello» (risposta 185/2020) o sul lastrico solare (risposta 816/2021).
Ancora i massimali di spesa possono fare la differenza tra i due incentivi: il Bonus Facciate batte l’Ecobonus, perché non prevede limiti assoluti, tranne la congruità, in caso di lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020, e indifferentemente dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Con l’Ecobonus richiesto per la realizzazione di un cappotto termico, invece, la detrazione Irpef e Ires del 65% ha il limite di 60mila euro, che corrisponde ad un limite di spesa di 92.307,69 euro. Anche in questo caso, va fatta l’asseverazione di congruità della spesa. Il limite di spesa è di 40.000 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari per le parti comuni condominiali, in caso di ecobonus del 70% se si interviene su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ovvero del 75% se, oltre a interessare più del 25%, si migliora la qualità media delle prestazioni energetiche di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
L’opzione dell’Ecobonus per il cappotto del 65% rispetto al Bonus Facciate del 60% conviene anche per le imprese, con l’accortezza che per le imprese, se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la riduzione del Bonus Facciate dal 90% al 60% si avrà per le spese sostenute, per il principio di competenza, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.
La scelta quindi del Bonus Facciate del 60% o dell’Ecobonus per il cappotto del 65% non è indifferente e potrebbe essere non facile per i contribuenti che hanno intenzione di effettuare ad esempio la pulitura o tinteggiatura esterna della facciata, in quanto anche se aumenta la detrazione di un ulteriore 5%, l’intervento deve essere effettuato secondo i criteri del risparmio energetico previsti dalle normative vigenti, andrà effettuata l’Ape finale ed inviata la pratica all’Enea.
Uno degli interventi più frequenti richiesti e valutati per il Superbonus nei Condomini è sicuramente la posa del cappotto termico. Occorre però prestare attenzione su quali parti si andrà ad intervenire.
È chiaro che un intervento fatto bene, potrebbe necessitare di operazioni che incidono su parti private: in questo caso non basterà un terzo del valore dell’edificio ma occorre che il via libera sia dato da tutti i condomini interessati. A questo chiarimento si è giunti dopo un ricorso in Tribunale.
Ripercorriamo un momento la vicenda dato che il tema del Superbonus 110% rappresenta un importante incentivo alla riqualificazione e ristrutturazione proprio dei Condomini in Italia.
Considerato che la detrazione è stata “pensata” per gli edifici nella loro “interezza”, l’art. 119, comma 9-bis del Decreto Rilancio ha previsto delle particolari modalità per l’approvazione di questi interventi in assemblea condominiale.
Allora, ai sensi degli articoli 1121 e 1136 del codice civile, questi interventi sono considerati come innovazioni e in quanto tali necessiterebbero di deliberazioni dell’assemblea di condominio approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
L’art. 119, comma 9-bis del Decreto Rilancio ha previsto però che per l’approvazione degli interventi di Superbonus 110% (ecobonus e sismabonus) le deliberazioni dell’assemblea di Condominio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Criteri che sono validi per l’approvazione di interventi però sulle “parti comuni”.
Ma cosa accade se, per l’intervento di efficientamento, si finisce per incidere anche sulle parti private? Se per la realizzazione del cappotto termico i lavori arrivano all’interno dell’unità abitativa di proprietà esclusiva di un condomino?
Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza del 7 aprile 2021, n. 514 ha dato un chiarimento sul tema.
Nel caso dibattuto, l’assemblea condominiale, in assenza del ricorrente, aveva approvato la realizzazione di interventi di isolamento termico a cappotto che però avrebbero coinvolto una porzione del balcone di proprietà esclusiva per uno spessore di cm 12 lungo l’intera parete prospicente il balcone, comportando di fatto la perdita di parte della superficie utilizzabile del balcone.
E’ stato rilevato che il capitolato oggetto della delibera prevedeva infatti la posa di un cappotto di cm 12 di spessore, in assenza però del consenso di tutti i condomini interessati dalla conseguente riduzione degli spazi utilizzabili dei balconi di proprietà individuale.
Ora, se è vero che il mancato isolamento di queste parti avrebbe compromesso l’efficacia dell’isolamento, lasciando parti comuni dell’edificio esposte a inevitabili ponti termici, spetta però ad ogni singolo condomino soppesare il vantaggio legato al risparmio energetico ed al confort abitativo rispetto alla perdita di superficie subita dalla sua proprietà individuale.
La delibera, che era stata adottata con i criteri generali ed in assenza del condomino coinvolto, va così ritenuta nulla per violazione del diritto del condomino all’integrità della superficie della sua proprietà esclusiva e l’opera deve ritenersi illegittimamente deliberata se solo a maggioranza dei condomini, senza però quelli il cui diritto è stato leso.
Cantieri Superbonus: blocco dell’attività se non è stata fatta la valutazione dei rischi (DVR) o la formazione
L’Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 4/2021 a seguito dell’applicazione del Dl. 146/2021 (così detto Decreto Fiscale) ha stabilito che, se un’azienda non ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si provvederà al blocco completo dell’attività aziendale e l’azienda verrà chiusa.
Se il DVR esiste ma, non può essere immediatamente esibito (ad esempio perché custodito in altro luogo), il blocco è rinviato sino alle ore 12.00 del giorno seguente, termine questo necessario al Datore di Lavoro per recuperarlo ed esibirlo all’organo ispettivo per evitare la sospensione con il blocco.
Queste sono in sintesi le nuove indicazioni per le situazioni individuate come “gravi violazioni” sulla sicurezza del lavoro.
In particolare, il provvedimento di blocco (oltre alla rilevazione degli illeciti previsto dal Dlgs. 81/2008) andrà adottato nelle seguenti circostanze:
CHIUSURA DELL’AZIENDA O CHIUSURA SINO ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIOLAZIONE RISCONTRATA
– MANCANZA DVR E/O PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
– MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
– MANCATA COSTITUZIONE DEL SPP E NOMINA DEL RESPONSABILE
– MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
– MANCATA FORNITURA DPI CONTRO CADUTE DALL’ALTO, PROTEZIONE VERSO IL VUOTO, ARMATURE DI SOSTEGNO
– LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE O PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI DI TENSIONE SENZA PROCEDURE IDONEE
– MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI (IMPIANTO A TERRA, ECC.)
– OMESSA VIGILANZA SU DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO
Nel caso in cui, invece, il DVR sia custodito in luogo diverso verrà contestato l’illecito ai sensi dell’art. 29, comma 4 del Dlgs. n. 81/2008 (il DVR va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi) e verrà intimato uno STOP TEMPORANEO sino alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo al controllo per permettere al Datore di Lavoro di esibire il documento agli Ispettori.
In questo caso solo se il DVR porta una data certa antecedente il controllo ed al provvedimento di sospensione l’ispettore annullerà il provvedimento di sospensione dell’attività.
La mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Per la revoca si dovrà produrre il DVR.
Una disamina particolare va posta per la mancata formazione ed addestramento del personale dipendente.
Se previsto dalla normativa l’obbligo di formazione e/o di addestramento il blocco dell’attività verrà imposto sino al compimento di tale formazione (verranno poi comminate le relative sanzioni così sempre come previsto dal Dlgs. 81/2008).
In particolare saranno oggetto di controllo e sospensione:
– utilizzo attrezzature di lavoro;
– utilizzo DPI di terza categoria e dispositivi di protezione per l’udito;
– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
– formazione ed addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.
Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessario attestare il completamento della formazione e/o dell’addestramento.
Bonus Facciate 2022 – la previsione della nuova Legge di Bilancio
L’agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione di prospetti e superfici opache verticali sarà confermata anche per l’anno 2022 ma ci saranno delle differenze rispetto al 2021 relativamente a tempi e modalità di utilizzo.
Con il Bonus Facciate viene concessa una detrazione dall’imposta lorda per interventi relativi al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Ad oggi è pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Diversamente dagli altri interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” finora non sono stati previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione. Fino all’adozione del “Decreto Antifrode” non era prevista nemmeno l’asseverazione delle spese sostenute.
Per avere diritto al bonus si ricorda che è necessaria l’ubicazione nelle zone A o B, indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
· Zona A: territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
· Zona B: territorio totalmente o parzialmente edificato, diverso dalla zone A (si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% – un ottavo – della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq).
Pertanto non potranno rientrare nel Bonus Facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Si può insomma richiedere il Bonus Facciate per gli interventi:
· di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
· effettuati su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
· effettuati su strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Per fare degli esempi potranno essere richiesti nel Bonus Facciate:
· il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
· il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
· i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Sono poi detraibili anche:
· le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
· altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico)
Non ammissibili invece le spese sostenute:
· sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
· superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
· di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
· riverniciatura degli scuri e delle persiane
· interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
· interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Ad esempio, non può essere richiesti per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.
A richiedere il Bonus Facciate potranno essere tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, ovvero:
· le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni);
· enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
· società semplici;
· associazioni tra professionisti;
· contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
· i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
· i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, a condizione che:
o la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
o le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati devono:
· possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
· detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Non potrà chiedere la detrazione:
· chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione;
· chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva;
· i contribuenti la cui imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella no tax area).
Le ultime due categorie possono però optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Infatti, oltre che tramite una detrazione dal credito di imposta in dieci rate annuali di uguale importo, il Bonus Facciate può essere utilizzato optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ossia per:
· un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
· cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020.
La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione della cessione del credito, relativa alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Fatte queste precisazioni, veniamo a cosa si prevede per l’anno 2022.
Il Bonus Facciate verrà allora riconfermato per il nuovo anno ma, ci sono delle differenze rispetto agli anni precedenti, così come indicato all’art. 1 c. 29 e 39.
Il comma 39 prevede: “All’art. 1 comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.
Quindi, le prime due grosse novità per il Bonus Facciate 2022 sono:
· la durata della proroga, di un anno soltanto, rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli orizzonti temporali molto più ampi;
· l’entità della detrazione, che dal 90% è scesa al 60%.
Altra importante differenza è quella introdotta dal comma 29 dello stesso art. 1, per le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (“Decreto Antifrode”).
Infatti il decreto Antifrode ha introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute non soltanto per il Superbonus, ma anche per tutte le altre detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.
Il decreto Antifrode sarà abrogato e le disposizioni contenute verranno inserite, con alcune modifiche, tra le norme della legge di Bilancio 2022.
In particolare, il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad eccezione però:
· degli interventi di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 280/2021, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale;
· degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di un edificio, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il riferimento è proprio al Bonus Facciate: anche se l’intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai 10mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore.
Così dal 1° gennaio 2022 saranno presenti tre diversi regimi legati all’agevolazione:
· interventi eseguiti con spese sostenute entro il 12 novembre 2021: nessuna asseverazione richiesta e nessun riferimento a prezzari;
· interventi con spese sostenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021: a seguito della pubblicazione del Decreto Antifrode, introdotto l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese sostenute. Parcelle ed interventi del tecnico asseveratore a carico del contribuente.
· interventi con spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022: confermato l’obbligo di visto di conformità e dell’asseverazione delle spese, anche per importi uguali o inferiori a 10mila euro. Dall’anno nuovo, le spese sostenute per l’asseverazione potranno essere detratte.
Barriere architettoniche – 2022 detrazione al 75% per le spese di rimozione
E’ una prima “vittoria”, soprattutto in termini di dignità, quella raggiunta dalle Associazioni che operano accanto a tutti coloro che hanno disabilità, nell’ottenere una maggiore detrazione per i lavori che rientrano nell’abbattimento delle barriere architettoniche, anche tramite la domotica, e che possono agevolare la vita di queste persone.
Per il 2022 la manovra ha in previsione infatti un’aliquota del 75% per la detrazione delle spese sempre che l’intervento non possa rientrare nel superbonus 110%.
Oltretutto, si tratta della prima agevolazione prevista specificatamente per questo tipo di intervento (nuovo articolo 119 ter del DL 34/2020 in attesa di approvazione) prima inglobato “semplicemente” nell’ambito di quello ordinario al 50%.
Il nuovo testo del Decreto prevede:
- per le spese documentate sostenute nel corso del 2022 il riconoscimento di una detrazione dall’imposta sui redditi lorda (sino a concorrenza del suo ammontare, quindi il bonus non applicabile agli incapienti) pari al 75% delle spese sostenute da ripartire in 5 rate annuali e sarà possibile la cessione del credito;
- gli interventi saranno finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- le spese ammesse alla detrazione saranno di 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) e nei singoli appartamenti “funzionalmente indipendenti”, mentre per i lavori nei Condomini si andrà da 40.000 euro per unità immobiliare se il Condominio è composto da 2 a 8 unità immobiliari oppure a 30.000 euro per unità se ci sono più di 8 unità immobiliari;
- la detrazione spetterà per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e di singole unità immobiliari e, se l’impianto esistente verrà sostituito, per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali.
Devono sempre essere rispettati però i requisiti del DM 236/89.
Augurandoci che non ci siano delle modifiche peggiorative dell’ultimo minuto, almeno su questa detrazione, le decisioni prese rappresentano una vera e propria svolta innovativa.
Il muro di contenimento è agevolabile con il 110%?
L’agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 706/2021 amplia la platea degli interventi agevolabili tramite il 110%.
Questa volta si affronta un caso frequente nelle abitazioni di montagna: il basamento di un immobile è costituito da un muro avente funzione sia di contenimento che di sostegno al terreno. La necessità di dover intervenire per evidenti segni di cedimento. Ci si chiede: la ricostruzione del muro con criteri antisismici può rientrare nel 110%?
Sappiamo che il Superbonus oltre che gli interventi di efficientamento energetico è riservato anche ai lavori per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.
Spetterà ancora una volta al professionista attestare il tipo di intervento effettuato e se questo rientri tra quelli efficaci per la riduzione del rischio sismico.
In presenza di questa caratteristica l’intervento sarà agevolabile con il Superbonus.
Cantiere Superbonus non sicuro? Rischio sospensione e non solo …..
I cantieri aperti per gli interventi sui Condomini, ma in generale per tutti i cantieri, per il Superbonus o il Bonus facciate devono essere conformi alle norme del Dlgs 81/2008 sulla sicurezza.
Il Decreto 146/2021 entrato in vigore il 22/10/2021, all’articolo 13, introduce una normativa ancora più rigorosa per cui gli organi di vigilanza devono contrastare il lavoro irregolare e tutelare la salute dei lavoratori evitando così che cantieri “non regolari” possano continuare a operare con l’aumento oltretutto del rischio di incidenti.
In caso di controllo e riscontro di irregolarità da parte degli organi di vigilanza, il cantiere potrà essere sottoposto a sospensione dell’attività se l’Ispettorato, direttamente o entro 7 giorni dal ricevimento dei verbali redatti dagli organi ispettivi, accertino che in cantiere:
– almeno il 10% dei lavoratori è sprovvisto di regolare comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro;
– sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro come indicate nell’allegato I del Dlgs 81/2008.
ALLEGATO I – articolo 14, comma 1
Cantiere di lavoro Superbonus non sicuro – provvedimenti violazione
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione viene trasmesso all’Anac ed la Ministero delle Infrastrutture. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi per le violazioni sulla sicurezza del lavoro e con l’arresto da 3 a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per le altre violazioni.
Qualora l’Ispettorato sospenda il cantiere per i lavori di Superbonus o per quello facciate, le conseguenze per il Condominio sono gravi tanto che, se la durata della sospensione non è breve, questa:
– inciderà sui costi del cantiere (es. immobilizzazione ponteggi e/o dei materiali, impedisce il pagamento delle opere per l’emissione del SAL, ecc.);
– se il ritardo si prolunga potrebbero essere messi a repentaglio anche i benefici fiscali da cui si potrebbero aprire controversie giudiziarie di non poco conto per inadempimenti contrattuali.
Insomma, un cantiere “non sicuro” è troppo rischioso non solo economicamente per il Condominio Appaltante ma lo potrebbe diventare, nella peggiore delle ipotesi, anche in termini sociali.
Asseverazioni ENEA: se ci sono errori cosa si può o non si può fare?
L’Enea ha risposto ad una serie di dubbi emersi in merito ad errori e/o imprecisioni sulle asseverazioni già trasmesse per l’ottenimento dei benefici del Superbonus.
Tutte le asseverazioni vanno trasmesse esclusivamente tramite il portale Enea: per ogni Sal che viene trasmesso viene generata un’asseverazione protocollata alla quale è associato un codice Asid da utilizzare nelle successive comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare se ci si accorge che sono stati comunicati dei dati sbagliati?
Allora, facendo una breve disamina delle casistiche che si possono presentare, occorre innanzitutto dire che se si tratta di importanti come la data inizio lavori, codici fiscali o i dati identificativi dell’edificio non vi è alternativa se non annullare la procedura.
Supponiamo che la prima asseverazione con i dati errati sia già stata trasmessa e ci si trovi ad dover inviare la comunicazione del Sal del 30% dei lavori. In questo caso occorrerà annullare il protocollo della prima asseverazione, correggere i dati ed inviare una nuova asseverazione. Solo adesso sarà possibile inviare il Sal. Se invece è già stato inviato e protocollato il Sal al 30% sarà impossibile poter modificare i dati errati della prima asseverazione.
Passiamo al caso di chi abbiamo già asseverato anche il Sal al 30% ma abbia fatto delle modifiche agli interventi previsti. Con l’asseverazione del Sal al 60% occorrerà indicare le varianti in corso d’opera e caricare un nuovo Ape che dovrà tenere conto delle modifiche intervenute.
Ci potrà anche essere il caso di un tecnico che voglia inserire una nuova asseverazione, successiva a quella creata da un altro asseveratore. E’ possibile anche fare questo e la procedura viene indicata direttamente sul portale Enea. Occorre però conoscere ed inserire i dati identificativi dell’asseverazione precedente.
La situazione però più delicata rimane quella dell’avvio dell’asseverazione perché i dati in essa contenuti non possono essere modificati nelle trasmissioni dei Sal successivi. Se il Sal non è ancora stata protocollato sarà possibile cancellarlo e così annullare anche l’asseverazione errata e sostituirla con una nuova e corretta, quindi procedere anche con la comunicazione del Sal specificando il motivo dell’annullamento.
Se invece il primo Sal è già stato inviato e protocollato (oltre che all’avvio dell’asseverazione) e ci si accorge prima dell’invio del successivo Sal che il documento iniziale conteneva degli errori, si potrà soltanto annullare il primo Sal specificando nelle note il codice già emesso e sostituito ma non si potrà sostituire il documento iniziale.
Infine nell’ipotesi in cui ci siano due asseverazioni relative a due Sal senza però la fine lavori, si potrà annullare solo la seconda asseverazione e rifare il documento da trasmettere.
Immobili abusivi, montascale e sonde geotermiche – accessibilità al Superbonus?
Il MEF ha risposto positivamente a tre interrogazioni relative a problematiche incerte in tema di Superbonus 110.
In attesa di un’apposita circolare dell’AdE, che sarà specificamente dedicata ai criteri interpretativi da applicare ai dubbi su Superbonus, il MEF ha dato indicazione per le seguenti situazioni:
- Immobili Abusivi – la nuova Cilas non prevede l’attestazione dello stato legittimo e, separando l’aspetto fiscale da quello della responsabilità edile, ammette al Superbonus anche l’abuso non sanabile. Restano ovviamente le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali;
- Montascale – trattandosi di superamento di barriere archittetoniche anche l’installazione di questo dispositivo rientra nella categoria degli interventi agevolati;
- Installazione Sonde Geotermiche – appartenendo alla casistica della sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi con sonde geotermiche abbinabili all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l’intervento può accedere all’incentivo.
Superbonus – Parere Enea sui prezziari e la conformità dei materiali utilizzati
Enea ha pubblicato una nota con cui chiarisce che l’inclusione di prodotti per l’edilizia nel prezziario delle Dei non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa ad essi applicabile.
In particolare non è una prova della rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal DM 06/08/2020 per l’ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus (Dm Requisiti Ecobonus).
Il prezziario Dei rappresenta una delle fonti ufficiali, assieme a quelli regionali, ai quali la norma fa riferimento per la verifica della congruità delle spese effettuate nell’ambito degli interventi del 110%.
Insomma, la congruità dei prezzi e la verifica dei parametri tecnici degli interventi seguono due strade diverse anche se concomitanti.
Sarà compito del professionista procurare la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati. Sarà sempre il professionista a dichiararlo nelle asseverazioni.
Attualmente in materia di isolamento il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio deve tener conto di quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6946: i valori della conduttività termica per ciascun materiale, o della resistenza termica per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei, vanno ricavati dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
Inoltre, tutti i prodotti da costruzione devono essere commercializzati nel rispetto del Regolamento UE n. 305/2011: se un prodotto rientra nell’ambito della norma armonizzata o è rispondente ai criteri di valutazione tecnica europea, avrà la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE.
Superbonus 110% – Condominio di proprietà mista pubblica e privata – chi decide per l’intervento in Superbonus?
Con la risposta all’interpello n. 620/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni per la situazione relativa a Condomini con proprietà mista pubblica e privata.
Nel caso in cui i condomini privati volessero procedere per usufruire dell’agevolazione Superbonus 110% ma la proprietà pubblica invece non possa procedere e non disponga dei fondi necessari,
si deve per forza rinunciare? Non è detto, se ricorrono i seguenti requisiti:
- la proprietà pubblica non si deve opporre ai lavori di ristrutturazione in presenza di valida delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori;
- i condomini privati si dovranno accollare tutte le spese degli interventi, sempre con apposita delibera assembleare.
Tutto infatti deve passare tramite le deliberazioni dell’assemblea di Condominio che, per essere valide, devono raggiungere un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Per l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento approvato la delibera è valida se approvata con le stesse modalità indicate sopra e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Le irregolarità immobiliari all’interno di un condominio possono impedire l’ottenimento del superbonus?
In sede di conversione del decreto di agosto è stato deliberato che i relativi accertamenti dello sportello unico sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
Per ottenere i benefici connessi all’efficienza energetica ed al sismabonus, è diventata necessaria (articolo 119 comma 13 bis Dl 34/2020) un’asseverazione che inizialmente doveva riguardare il regime dell’intero manufatto edilizio sul quale si intendeva intervenire. Quindi, solo in presenza di opere su edifici regolari si potevano chiedere i vari bonus, e quindi le asseverazioni indispensabili per attivare le pratiche avrebbero dovuto riguardare la globalità delle caratteristiche delle unità immobiliari.
In un quadro divenuto allarmante, la modifica appena approvata liberalizza gli interventi sulle facciate, trascurando tutto ciò che è all’interno del manufatto.
Gli unici problemi che potrebbero ostacolare l’ottenimento del bonus su edifici condominiali, potrebbe quindi essere la presenza di verande o di logge abusivamente chiuse: in questo caso infatti l’abuso edilizio si colloca sullo stesso bene (la facciata) che è oggetto del beneficio fiscale, generando una incongruenza che impedisce l’erogazione del bonus.
Superbonus 110%: cosa è previsto nel decreto requisiti?
Il nuovo decreto, per fruire degli incentivi fiscali, impone valori di prestazione tecnica molto più prescrittivi, sia per i valori di trasmittanza termica degli elementi di involucro opaco e trasparenti, sia per i parametri di efficienza delle macchine termiche (pompe di calore a gas o elettriche).
Si parte dai nuovi valori di trasmittanza termica, con un sensibile incremento rispetto alle trasmittanze minime previste per legge dal Dm 26 giugno 2015 sui requisiti minimi: viene imposto, infatti, uno spessore maggiore dell’isolante applicato, oppure una efficace combinazione di più tecniche di isolamento.
Per quanto riguarda gli interventi impiantistici, il nuovo decreto propone precisi valori di riferimento per le pompe di calore elettriche e per quelle a gas. Dal punto di vista tecnico, vengono forniti dei valori minimi di COP (Coefficient of performance) ed EER (Energy efficiency ratio), rispettivamente l’indice di efficienza energetica della macchina in fase invernale (riscaldamento) ed estiva (raffrescamento). Tanto maggiore è il valore di COP, tanto più efficiente sarà la macchina (e minori saranno consumi e costi).
In realtà, il vero vincolo è sul COP, in quanto l’incentivo è previsto per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che poi può essere anche impiegato per raffrescare. Soltanto qualora sia prevista anche la funzione di impianto di raffrescamento, dovrà garantire un EER adeguato e superiore al valore minimo previsto per la fruizione delle detrazioni.
Superbonus 110%: quali sono i requisiti di approvazione delle delibere condominiali?
Per quanto riguarda invece la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario che la delibera riporti i nominativi dei condòmini che hanno optato per la cessione, il loro codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto, la relativa accettazione da parte del cessionario e il codice fiscale dello stesso.
Inoltre, l’amministratore deve formalmente ricevere una dichiarazione legale scritta, quantomeno sotto forma di autocertificazione, con fotocopia del documento d’identità, da parte di tutti i beneficiari che intendono credere il credito, al fine di poter adempiere agli obblighi comunicativi prescritti dall’Agenzia delle Entrate e richiesti dagli istituti di credito cessionari.
Sempre con maggioranza semplice va approvato anche il contratto di appalto, con il quale il condominio affiderà i lavori ad un’impresa altamente qualificata. Nel contempo l’impresa dovrà dare garanzie di solidità, poiché una sua inadempienza ed anche un sospetto di possibile difficoltà economica/finanziaria, potrebbe far ricadere sui condòmini l’anticipazione concessa, con l’inevitabile azione giudiziale da parte del finanziatore.
Diversa viene a presentarsi la situazione nel caso in cui il condominio si avvalga di un GENERAL CONTRACTOR, che provvederà a tutti i numerosi adempimenti e a soddisfare ogni esigenza per un ottimale risultato, sotto il controllo di un tecnico esperto nominato dal condominio.
Per completezza accenniamo all’ultima modifica del DL Agosto: è ammessa la teleassemblea purchè sia prevista dal regolamento, oppure vi sia il consenso unanime dei condomini e venga indicata la piattaforma elettronica sulla quale si svolgerà la riunione.
Lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.)
Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione deve dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla legge, e che le spese sostenute sono congrue in relazione agli interventi agevolati effettuati.
Per gli interventi antisismici l’asseverazione deve attestare l’efficacia degli interventi, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Solo per gli interventi che beneficiano del super bonus del 110% (ecobonus, sismabonus, colonnine per le auto elettriche, fotovoltaico e sistemi di accumulo – non quindi per gli altri interventi minori con le aliquote ordinarie, come il bonus facciate), gli «stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo» e ciascuno di essi «deve riferirsi ad almeno» il 30% dello stesso intervento (articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020 e punto 1.3 del provvedimento delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847).
Questo significa che se il primo S.A.L. è al 30% dell’intervento, il secondo dovrà essere necessariamente del 70%.
Il superbonus 110% si può applicare anche per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico iniziati prima del 1° luglio 2020?
Vediamo come nel dettaglio.
L’articolo 119 (al comma 3) del DL Rilancio richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o delle unità immobiliari indipendenti) oggetto degli interventi, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) riferito a «prima e dopo l’intervento».
Il tema delle spese sostenute al 1° Luglio non è stato trattato specificatamente dalla circolare 24/E/2020 dell’Agenzia Entrate, ma possiamo ipotizzare che, in situazioni del genere, il tecnico che ha seguito i lavori (e che quindi conosce bene gli immobili su cui sono stati eseguiti gli interventi) sia in grado di produrre a fine lavori anche l’APE «pre intervento».
Se così non fosse, l’ottenimento del bonus 110% per i lavori di risparmio energetico già iniziati al 1° luglio scorso diventa un’utopia. Pertanto potranno essere ammessi solo i lavori eseguiti dopo tale data.
In questo particolare caso, sarà fondamentale l’attività del Direttore dei Lavori, che dovrà eseguire una contabilità analitica per i lavori eseguiti fino al 1° luglio 2020 distinguendoli da quelli effettuati successivamente.
È possibile beneficiare di ecobonus e sismabonus per il recupero di un rudere?
Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente, e non in un intervento di nuova costruzione.
L’articolo 10, comma 1, lettera b, n. 2, del Dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) ha modificato l’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001, stabilendo che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione per il SISMABONUS è elevata al 110 per cento. Sotto il profilo del risparmio energetico, con la conversione in legge 77/2020 del Dl 34/2020 è stato aggiunto un ultimo periodo al comma 3 dell’articolo 119, per cui, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo economico, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficienza energetica, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione ex articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001.
È comunque necessario che siano rispettati tutti i requisiti sismici ed energetici previsti dalla normativa vigente e, per quanto riguarda il profilo energetico, che la nuova costruzione sia di almeno due classi energetiche superiore a quella demolita, come risultante da A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) ante e post intervento ex articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020.
Poiché si parla di rudere, si tenga presente che la condizione imprescindibile per fruire del 110% per interventi energetici è rappresentata dall’esistenza di un impianto di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Lo studio di fattibilità è sempre incluso nell’ecobonus 110%?
Lo studio di fattibilità si rivela uno strumento indispensabile anche nella ricerca di un istituto bancario che sia disponibile ad acquisire il credito d’imposta.
Questo è ciò che noi proponiamo ai nostri clienti: sarebbe infatti sarebbe assurdo iniziare i lavori senza la certezza dell’acquisto del credito da parte di una banca o dell’impresa o professionista che li esegue .
Posto che le spese professionali rientrano nell’ambito superbonus, che cosa accade se lo studio o l’analisi preliminare condotta dal professionista da’ esito negativo o positivo ma l’intervento non viene eseguito? La prestazione professionale è stata resa e la parcella ovviamente viene emessa, tanto più se l’esame ha riguardato un lavoro complesso e magari articolato in più interventi. La parcella è quindi detraibile?
L’Agenzia delle Entrate sul punto è stata chiara: la detrazione del 110% spetta «anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato>> .
Pertanto, se non si procede con la realizzazione delle opere, non è purtroppo possibile detrarre il costo dello studio di fattibilità.
Le abitazioni bifamiliari e case con più unità abitative anche accatastate singolarmente possono accedere al bonus 110% ?
Queste tipologia immobiliari non beneficiano dell’agevolazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni (come già previsto dalla circolare dell’Agenzia Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.1) e nemmeno per le spese sostenute a fronte di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio.
È questa l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella risposta del 10 settembre 2020, n. 329.
Per le persone fisiche esiste però la possibilità, prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, di effettuare i questi interventi trainanti:
- l’isolamento termico su più del 25% della superficie lorda disperdente dell’intero edificio
- nel caso di una villetta a schiera, sulla singola abitazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma agevolativa del superbonus del 110% fa riferimento espressamente ai condomìni (non alle parti comuni di edifici) e agli edifici unifamiliari.
Lo studio di fattibilità può essere sempre incluso nell’ecobonus 110%?
Inoltre, lo studio di fattibilità si rivela uno strumento indispensabile anche nella ricerca di un istituto bancario che sia disponibile ad acquisire il credito d’imposta.
Questo è ciò che noi proponiamo ai nostri clienti: sarebbe infatti sarebbe assurdo iniziare i lavori senza la certezza dell’acquisto del credito da parte di una banca o dell’impresa o professionista che li esegue .
Posto che le spese professionali rientrano nell’ ambito superbonus, che cosa accade se lo studio o l’analisi preliminare condotta dal professionista da’ esito negativo e l’intervento non viene eseguito? La prestazione professionale è stata resa e la parcella ovviamente viene emessa, tanto più se l’esame ha riguardato un lavoro complesso e magari articolato in più interventi. La parcella è quindi detraibile?
L’Agenzia delle Entrate sul punto è stata chiara: la detrazione del 110% spetta «anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato>> .
Pertanto, se non si procede con la realizzazione delle opere, non è purtroppo possibile detrarre il costo dello studio di fattibilità.
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